Art. 13 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una Commissione, nominata con  decreto  dal  Direttore  generale  del
personale e della formazione, composta da un presidente scelto tra  i
funzionari    con    qualifica    non    inferiore    a     dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria, e  da  quattro  periti  selettori
attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale 
    2. Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria. 
    3. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    4. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 
    5. I test predisposti dalla Commissione per l'accertamento  delle
qualita'  attitudinali  sono  approvati  con  decreto  del  Direttore
generale del personale e della formazione. 
    6. Il giudizio  espresso  dalla  Commissione  per  l'accertamento
delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta  con  decreto
dal Direttore generale del personale e della formazione. 
    7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di componenti supplenti e di un segretario  supplente,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.