Art. 13 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione, nominata con decreto dal Direttore generale del personale e della formazione, composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente dell'Amministrazione penitenziaria, e da quattro periti selettori attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 4. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 5. I test predisposti dalla Commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono approvati con decreto del Direttore generale del personale e della formazione. 6. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e della formazione. 7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.