Art. 3 Esclusione dal Concorso 1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e dell'art. 1, comma 2, se gia' appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate e di Polizia o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, o che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Non possono, altresi', concorrere coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio dei candidati. 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali. 6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti di ammissione sono esclusi dal concorso con decreto del Direttore generale del personale della formazione.