Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame  di  cui  all'art.   10   del   presente   decreto,   nonche'
dell'eventuale prova preselettiva, nominata con decreto del Direttore
generale del personale  e  della  formazione,  e'  presieduta  da  un
dirigente  generale  dell'Amministrazione  penitenziaria,  o  da   un
consigliere di stato, o da un magistrato o avvocato  dello  stato  di
corrispondente  qualifica,   ed   e'   composta   da   un   dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria e da tre  esperti  biologi,  anche
esterni all'Amministrazione. 
    2. Per le prove relative all'informatica e alle lingue  straniere
previste, la Commissione Esaminatrice  e'  integrata  da  un  esperto
informatico e da uno o piu' esperti nella lingua straniera scelta dai
candidati. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia penitenziaria. 
    4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    5. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.