Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame di cui all'art. 10 del presente decreto, nonche' dell'eventuale prova preselettiva, nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione, e' presieduta da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un consigliere di stato, o da un magistrato o avvocato dello stato di corrispondente qualifica, ed e' composta da un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria e da tre esperti biologi, anche esterni all'Amministrazione. 2. Per le prove relative all'informatica e alle lingue straniere previste, la Commissione Esaminatrice e' integrata da un esperto informatico e da uno o piu' esperti nella lingua straniera scelta dai candidati. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria. 4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.