Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera b). 
    2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  18
giugno 2014, con avviso disponibile sul sito internet  www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico  della  Guardia
di finanza, viale XXI aprile n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a   presentarsi   per
l'effettuazione dell'accertamento attitudinale e,  se  idonei  e  non
appartenenti  al   Corpo,   per   l'effettuazione   dell'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, secondo il  calendario  e  le  modalita'
comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente svolgimento: 
      a) 1° e 2° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      b)  3°,   4°   e   5°   giorno:   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.