Art. 13 
 
 
                           Nomina in prova 
 
 
      
    I vincitori  del  concorso,  che  risulteranno  in  possesso  dei
prescritti requisiti, saranno assunti con  contratto  individuale  di
lavoro nella qualifica di funzionario tecnico -  profilo  statistico,
Area II, livello economico iniziale - in prova. 
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico previsto dall'art. 32 del  Regolamento  di  disciplina  del
personale del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale
di posizione economico-professionale equivalente. 
    Il prescritto periodo di prova della durata di quattro  mesi,  ai
sensi dell'art.  6,  comma  2,  del  Regolamento  di  disciplina  del
personale del CSM, se superato,  sara'  computato  come  servizio  di
ruolo effettivo. Nell'ipotesi di esito non favorevole, il periodo  di
prova viene prorogato fino al  doppio  della  durata  originaria.  Al
termine del secondo periodo, ove  l'esito  sia  ancora  negativo,  il
rapporto  di  lavoro  si  estingue,  previa  delibera  dell'Assemblea
plenaria  del  CSM.  In  tal  caso  il  dipendente  avra'  titolo  ad
un'indennita' di liquidazione ragguagliata  ad  un  dodicesimo  degli
emolumenti retributivi annuali previsti. 
    Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo  di  inizio  del
servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello  in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso. La prestazione del servizio  militare  di  leva  sospende  il
periodo di prova. 
    Il vincitore del concorso che,  senza  giustificato  motivo,  non
assuma servizio  entro  il  termine  stabilito,  decade  dal  diritto
all'assunzione.