Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
      
    La commissione di esame e' composta da un  numero  di  componenti
non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, scelti
tra magistrati esperti in statistica, dirigenti, docenti universitari
ed esperti di provata competenza nelle  materie  di  esame,  e  sara'
successivamente nominata, su proposta del Comitato di Presidenza, con
apposita deliberazione dell'Assemblea Plenaria. La  presidenza  della
Commissione  sara'  attribuita  ad   un   magistrato   ordinario   di
valutazione di professionalita' non superiore alla quinta. Almeno  un
terzo dei posti di componente, ai  sensi  dell'art.  57  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  comunque  riservato  alle  donne,  salvo  motivata
impossibilita'. La commissione puo' essere integrata da  esperti  per
l'esame della lingua straniera. Qualora se ne ravvisi la  necessita',
nel caso previsto dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994,  n.
487,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   si   procede
all'integrazione della commissione e alla nomina di sottocommissioni.
Con la medesima deliberazione  il  CSM  nomina  il  segretario  della
commissione esaminatrice, scelto tra i funzionari del CSM stesso.