Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione di esame e' composta da un numero di componenti non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra magistrati esperti in statistica, dirigenti, docenti universitari ed esperti di provata competenza nelle materie di esame, e sara' successivamente nominata, su proposta del Comitato di Presidenza, con apposita deliberazione dell'Assemblea Plenaria. La presidenza della Commissione sara' attribuita ad un magistrato ordinario di valutazione di professionalita' non superiore alla quinta. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e' comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilita'. La commissione puo' essere integrata da esperti per l'esame della lingua straniera. Qualora se ne ravvisi la necessita', nel caso previsto dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, si procede all'integrazione della commissione e alla nomina di sottocommissioni. Con la medesima deliberazione il CSM nomina il segretario della commissione esaminatrice, scelto tra i funzionari del CSM stesso.