Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione di esame e' composta da un  numero  di  componenti
non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, scelti
tra   magistrati   esperti   in   informatica,   dirigenti,   docenti
universitari ed esperti di provata competenza nelle materie di esame,
e  sara'  successivamente  nominata,  su  proposta  del  Comitato  di
Presidenza, con apposita deliberazione  dell'Assemblea  Plenaria.  La
presidenza  della  Commissione  sara'  attribuita  ad  un  magistrato
ordinario di  valutazione  di  professionalita'  non  superiore  alla
quinta. Almeno un terzo dei posti di componente, ai  sensi  dell'art.
57 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  e'  comunque  riservato  alle  donne,
salvo motivata impossibilita'. La commissione puo'  essere  integrata
da esperti per l'esame della lingua straniera. Qualora se ne  ravvisi
la necessita', nel caso previsto dall'art. 9, comma 3, del  D.P.R.  9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  si
procede  all'integrazione  della  commissione  e   alla   nomina   di
sottocommissioni. Con la medesima  deliberazione  il  CSM  nomina  il
segretario della commissione esaminatrice, scelto  tra  i  funzionari
del CSM stesso.