Art. 7 Valutazione dei titoli Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) periodi di servizio dopo la laurea nelle attivita' di cui all'art. 2. Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento delle predette attivita' possono essere cumulati; fino a punti 8 b) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o di ricerca, attinente alla posizione da ricoprire (diverso da quello gia' considerato all'art. 2): diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto anche presso universita' straniere; specializzazioni conseguite a seguito di corsi post lauream, della durata di almeno un biennio, presso universita' o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri; ulteriori diplomi di laurea; abilitazioni professionali; conseguimento di un master di durata almeno annuale presso qualificati istituti o associazioni italiani o esteri; ogni altro significativo titolo o esperienza di studio e ricerca della stessa categoria che abbia interesse per il CSM; fino a punti 8 c) pubblicazioni a stampa a carattere scientifico. Sara' assegnato un punteggio proporzionalmente piu' elevato alle pubblicazioni attinenti all'attivita' istituzionale del CSM, ovvero alla posizione da ricoprire; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione; fino a punti 4 I titoli e le pubblicazioni prodotti in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' apposta in calce alla copia stessa, devono essere, previa scansionatura, allegati alla domanda. I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a mezzo Posta Elettronica Certificata personale ai sensi dell'art. 3, saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile per la presentazione delle domande.