Art. 7 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    Le categorie di titoli valutabili e i relativi  punteggi  massimi
attribuibili sono i seguenti: 
      a) periodi di servizio dopo la laurea nelle  attivita'  di  cui
all'art. 2. 
    Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attivita' possono essere cumulati; 
 
                                                       fino a punti 8 
      b) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o  di
ricerca, attinente alla posizione da  ricoprire  (diverso  da  quello
gia' considerato all'art. 2): 
        diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso universita' straniere; 
        specializzazioni conseguite a seguito di corsi post  lauream,
della durata di almeno un biennio, presso universita' o  istituti  di
istruzione universitaria italiani o esteri; 
        ulteriori diplomi di laurea; 
        abilitazioni professionali; 
        conseguimento di un master di durata  almeno  annuale  presso
qualificati istituti o associazioni italiani o esteri; 
        ogni altro significativo titolo  o  esperienza  di  studio  e
ricerca della stessa categoria che abbia interesse per il CSM; 
 
                                                       fino a punti 8 
      c)  pubblicazioni  a  stampa  a  carattere  scientifico.  Sara'
assegnato  un   punteggio   proporzionalmente   piu'   elevato   alle
pubblicazioni attinenti all'attivita' istituzionale del  CSM,  ovvero
alla posizione da ricoprire;  non  saranno  presi  in  considerazione
lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in  corso
di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da
una dichiarazione  dell'editore  che  sono  stati  accettati  per  la
pubblicazione; 
 
                                                       fino a punti 4 
    I  titoli  e  le  pubblicazioni  prodotti  in  copia  autenticata
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  apposta  in
calce  alla  copia  stessa,  devono  essere,  previa   scansionatura,
allegati alla domanda. 
    I titoli eventualmente spediti  separatamente  dalla  domanda,  a
mezzo Posta Elettronica Certificata personale ai sensi  dell'art.  3,
saranno presi in considerazione solo se inoltrati  entro  il  termine
utile per la presentazione delle domande.