Art. 13 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    I candidati riconosciuti idonei alla  visita  fisica  e  psichica
verranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una  Commissione
di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza e composta da  un  funzionario  del
ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la  presiede,  da  quattro
appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo  dei
commissari della Polizia  di  Stato,  in  possesso  dell'abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale. 
    Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine  del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'  di
polizia. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che
individuali, ed in un colloquio con un componente della  Commissione.
Su  richiesta  del  selettore  la  Commissione   puo'   disporre   la
ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in  cui  siano
risultati positivi i test e  sia  risultato  negativo  il  colloquio,
questo e' ripetuto in sede  collegiale.  L'esito  delle  prove  viene
valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneita'. 
    Con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore  Generale  della
Pubblica Sicurezza sono approvati i  test,  predisposti  da  istituti
pubblici o privati specializzati. 
    Il giudizio di idoneita' o di non  idoneita'  riportato  in  tale
accertamento e' definitivo e comporta,  in  caso  di  non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.