Art. 15 
 
 
                          Richiesta titoli 
 
 
    I candidati ammessi a sostenere le prove scritte d'esame  di  cui
all'art. 17 del presente bando dovranno consegnare, inderogabilmente,
il giorno  della  prima  prova  d'esame  la  documentazione  inerente
l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 6. 
    La valutazione dei titoli di  cui  al  presente  articolo  verra'
effettuata  nei  confronti  dei  candidati  che  saranno  ammessi   a
sostenere la prova orale. 
    Nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente bando,
la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della
correzione degli  elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  ed  i
criteri di valutazione degli stessi e di  attribuzione  dei  relativi
punteggi. 
    Le somme dei punti assegnati per  ciascuna  categoria  di  titoli
sono divise per il numero dei votanti ed i  relativi  quozienti  sono
sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce  il  punteggio
di merito attribuito dalla commissione stessa.