Art. 8 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    Nel caso in cui il numero delle  domande  di  partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi  a  concorso  e
non  sia  inferiore  a  cinquemila,  verra'  effettuata   una   prova
preselettiva,  volta  a  determinare  il  numero  dei  candidati   da
ammettere alle successive prove. 
    La prova e' articolata in quesiti a risposta a  scelta  multipla,
diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto
penale,  diritto  processuale   penale,   diritto   civile,   diritto
costituzionale e diritto amministrativo. 
    I  quesiti  concernenti  le  sopraindicate   discipline   saranno
pubblicati quarantacinque giorni prima della prova  preselettiva  sul
sito Internet della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it, in
ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000. 
    Ciascun quesito viene elaborato  predisponendo  un'unica  domanda
seguita da 5 risposte, delle quali una sola e' esatta. 
    I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione
alla  natura  della  domanda  che  e'  rispettivamente   facile,   di
difficolta' media e difficile. 
    L'attribuzione   del   punteggio   alle   singole   risposte   e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 
    Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento della
prova preselettiva puo' aver luogo in piu' sedi decentrate a  livello
regionale o interregionale. 
    In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione
esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede  di  espletamento  della
prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con  le  modalita'
di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 9 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La votazione conseguita non concorre  alla  formazione  del  voto
finale di merito.