Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, i Collegi verificata la regolarita' delle  istanze  ricevute
ed utilmente prodotte  e  compiuto  ogni  opportuno  accertamento  di
competenza, comunicano al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'
e      della      Ricerca,      tramite       posta       elettronica
giancarlo.rosci@istruzione.it e al Consiglio Nazionale, il numero dei
candidati, in possesso dei requisiti, ai  fini  della  determinazione
del numero delle  commissioni  da  nominare.  La  comunicazione  deve
essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia  pervenuta  alcuna
domanda, entro la data del 26 Maggio 2014, contestualmente  all'invio
a  mezzo  postale,  (MIUR  Direzione  Generale  per  gli  Ordinamenti
Scolastici  e  per  l'Autonomia   Scolastica -   Ufficio   V-   Viale
Trastevere,  76/A  -  00153  Roma)  degli   elenchi,   distinti   per
specializzazione, con l'indicazione dei nominativi dei  candidati  in
possesso dei requisiti, in  stretto  ordine  alfabetico  e  numerico,
specificando quelle di nuovo e precedente ordinamento nei casi di cui
al successivo art.  9,  comma  3,  per  consentire  al  Ministero  di
provvedere  alla  loro  assegnazione  nelle  commissioni.  I  Collegi
provvedono a  formare  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun  candidato,  il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito
di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con
la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F  o  G).  Accanto  al
nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione  (da  indicare
comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la
dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista  di
acquisizione che non puo' essere posteriore al  giorno  precedente  a
quello di inizio delle prove d'esame. 
    2. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente  del   Collegio,   questi   deve   apporre   la   seguente
attestazione: 
      «Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli
articoli  5  e  6  del  regolamento  degli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera   professione   (decreto
ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445), relativamente  ai  candidati,
in numero di ......., di cui all'elenco nominativo che precede; 
      l'iscrizione (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti  e
l'avvenuto  assolvimento  (salva  indicazione  contraria  relativa  a
candidati con requisito in corso  di  maturazione,  per  i  quali  si
riserva di rendere successiva, analoga attestazione) delle condizioni
stabilite (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990; art.  8,  comma  3,  ed
art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della  Repubblica  n.
328/2001); 
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza; 
      di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e  72  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 
    3.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    4. Entro la data del 20 ottobre 2014, i Collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  Dirigenti  Scolastici  di  quegli
istituti indicati dal  Ministero  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo  ai  propri  atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami  di  ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco  di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato  con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del  requisito  di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2). Nel caso in cui i candidati  di  un  Collegio  siano  stati
assegnati a piu' commissioni, con sede nello  stesso  istituto  o  in
istituti  diversi,  il  medesimo  Collegio   allega,   per   ciascuna
commissione, oltre  al  detto  elenco  generale,  specifica  distinta
recante  indicazione  dei  candidati  assegnati  dal  Ministero  alla
singola commissione. 
    5. Successivamente, il Collegio  avra'  cura  di  far  pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove  d'esame,
soltanto  alla  commissione  esaminatrice,  la  comunicazione   della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti  di  ammissione  per  i
restanti candidati con la dicitura  di  cui  al  precedente  comma  2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente  art.  5,
comma 2).