Art. 8 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. Tutti gli elementi utilmente  classificati  nella  graduatoria
finale devono comunicare all'IVASS - ove non abbiano gia'  provveduto
in sede di  compilazione  della  domanda  -  un  indirizzo  al  quale
verranno inviate le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina
ed eventuali altre comunicazioni. 
    2. L'IVASS procede all'assunzione dei  vincitori  che  non  hanno
tenuto comportamenti  incompatibili  con  le  funzioni  da  espletare
nell'Istituto. 
    3. L'accettazione della nomina non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    4. Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro  Stato  membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto  delle  limitazioni  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  7  febbraio
1994, n. 174, recante norme "sull'accesso dei cittadini  degli  Stati
membri dell'Unione Europea  ai  posti  di  lavoro"  presso  gli  enti
pubblici. 
    5. In  seguito  alla  nomina,  gli  interessati  devono  assumere
servizio entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe  di
detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. 
    6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine decadono dalla nomina.