Art. 11 Incompatibilita' 1. L'iscrizione ad una scuola di specializzazione e' incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45. 2. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, e' prevista l'incompatibilita' con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/99. 3. I medici dipendenti pubblici che risultino assegnatari di un posto con contratto, dovranno collocarsi in posizione di aspettativa senza assegni, come disposto dall'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999. 4. Al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno e' inibito l'esercizio di attivita' libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica), fatte salve successive modificazioni e/o integrazioni. 5. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilita' e' causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.