Art. 11 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
 
    1.  L'iscrizione   ad   una   scuola   di   specializzazione   e'
incompatibile con l'iscrizione al corso di  formazione  specifica  in
Medicina generale ed ad altro corso universitario di  qualsiasi  tipo
ad  eccezione  del  dottorato  di  ricerca  secondo  quanto  previsto
dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45. 
    2. Per i medici che rientrano nell'accordo  collettivo  nazionale
per la disciplina dei rapporti con i  medici  di  Medicina  generale,
compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria  Territoriale,  e'  prevista
l'incompatibilita' con  l'iscrizione  o  la  frequenza  ai  corsi  di
specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/99. 
    3. I medici dipendenti pubblici che risultino assegnatari  di  un
posto con contratto, dovranno collocarsi in posizione di  aspettativa
senza assegni, come  disposto  dall'art.  40,  comma  2,  del decreto
legislativo n. 368/1999. 
    4. Al medico con contratto di  formazione  specialistica  per  la
durata della formazione a  tempo  pieno  e'  inibito  l'esercizio  di
attivita'   libero   professionali   all'esterno   delle    strutture
assistenziali in cui si  effettua  la  formazione  ed  ogni  rapporto
convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e
istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art.  19,
comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di
medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva,
notturna e  turistica),  fatte  salve  successive  modificazioni  e/o
integrazioni. 
    5. La violazione delle disposizioni qui elencate  in  materia  di
incompatibilita' e' causa di risoluzione anticipata del contratto  di
formazione specialistica.