Art. 3 Posti riservati e in sovrannumero 1. Per l'a.a. 2013/2014, tenuto conto di quanto comunicato dalle amministrazioni interessate e nei limiti della capacita' ricettiva delle singole scuole, e' prevista l'assegnazione di posti riservati e in sovrannumero ai sensi della normativa vigente esclusivamente alle seguenti categorie: a) Medici Militari. Possono concorrere per la riserva dei posti disponibili i candidati in possesso di formale atto di designazione da parte della Direzione Generale della Sanita' Militare, per un contingente non superiore al 5% per le esigenze della Sanita' Militare, individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 3 del d.lgs. n. 368/1999, d'intesa con il Ministero della Difesa secondo quanto indicato nell'Allegato 1. b) Personale medico del SSN. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999, e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. Alla categorie in questione sono stati assegnati i posti specifici di cui all'Allegato 1 nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalita' di cui all'art. 5. 2. Il personale appartenente alla categoria di cui al comma 1, lettera b) deve necessariamente svolgere l'attivita' formativa presso la sede individuata, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della struttura di appartenenza. A tal fine, gli interessati, nell'ambito della procedura di iscrizione di cui all'art. 5, devono presentare un atto formale della Direzione Sanitaria dell'Azienda di appartenenza nel quale vengono esplicitate le attivita' di servizio svolte dal dipendente e da cui risulti il consenso della struttura di appartenenza a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, l'attivita' formativa presso le strutture della scuola di specializzazione. Non e' consentito che i medici di cui trattasi possano svolgere il previsto percorso formativo pratico, a tempo pieno, e le altre attivita' formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Azienda/Ente di provenienza, pur se corrispondente alla specializzazione scelta, in quanto da una corretta interpretazione della normativa vigente in materia, la maggior parte del percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso l'Ateneo le cui strutture siano state valutate prioritariamente ai fini dell'accreditamento. Per una completa e armonica formazione professionale il medico dipendente e' tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori e attivita' in cui e' articolata la singola Scuola con modalita' e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa. 3. In conformita' al parere n. 5311/2005 espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Universita'; b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'art. 4, comma 2, lettera f) del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2008 prevede l'incompatibilita' con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999; d) medici per i quali e' applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008.