Art. 3 
 
 
                  Posti riservati e in sovrannumero 
 
 
    1. Per l'a.a. 2013/2014, tenuto conto di quanto comunicato  dalle
amministrazioni interessate e nei limiti  della  capacita'  ricettiva
delle singole scuole, e' prevista l'assegnazione di posti riservati e
in sovrannumero ai sensi della normativa vigente esclusivamente  alle
seguenti categorie: 
      a) Medici Militari. Possono concorrere per la riserva dei posti
disponibili i candidati in possesso di formale atto  di  designazione
da parte della Direzione Generale  della  Sanita'  Militare,  per  un
contingente non  superiore  al  5%  per  le  esigenze  della  Sanita'
Militare,  individuato  nell'ambito  della  programmazione   di   cui
all'art. 35,  comma  3  del  d.lgs.  n.  368/1999,  d'intesa  con  il
Ministero della Difesa secondo quanto indicato nell'Allegato 1. 
      b)  Personale  medico   del   SSN.   La   specifica   categoria
destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del  decreto
legislativo n. 368/1999, e' espressamente individuata  nel  personale
medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio  presso
strutture pubbliche e  private  accreditate  dal  Servizio  Sanitario
Nazionale diverse da  quelle  inserite  nella  rete  formativa  della
scuola. Alla categorie in questione  sono  stati  assegnati  i  posti
specifici di cui all'Allegato 1 nel rispetto delle maggiori  esigenze
espresse dalle  singole  Regioni  e  Province  autonome.  Per  essere
ammessi  ai  suddetti  posti,  i  candidati  devono  farne   espressa
richiesta  nella  domanda  di  ammissione  al  concorso  secondo   le
modalita' di cui all'art. 5. 
    2. Il personale appartenente alla categoria di cui  al  comma  1,
lettera b) deve necessariamente svolgere l'attivita' formativa presso
la sede individuata, durante l'orario ordinario di servizio,  con  il
consenso  della  struttura  di  appartenenza.   A   tal   fine,   gli
interessati,  nell'ambito  della  procedura  di  iscrizione  di   cui
all'art.  5,  devono  presentare  un  atto  formale  della  Direzione
Sanitaria dell'Azienda di appartenenza nel quale vengono  esplicitate
le attivita' di servizio svolte dal dipendente e da  cui  risulti  il
consenso della struttura di appartenenza a far svolgere al candidato,
durante l'orario ordinario di servizio, l'attivita' formativa  presso
le strutture della scuola di specializzazione. Non e' consentito  che
i medici di  cui  trattasi  possano  svolgere  il  previsto  percorso
formativo pratico, a tempo pieno,  e  le  altre  attivita'  formative
previste  dal  Consiglio  della  Scuola   nell'ambito   del   reparto
dell'Azienda/Ente  di  provenienza,  pur   se   corrispondente   alla
specializzazione scelta, in quanto da  una  corretta  interpretazione
della normativa vigente in materia, la  maggior  parte  del  percorso
formativo deve  svolgersi  necessariamente  presso  l'Ateneo  le  cui
strutture   siano   state   valutate   prioritariamente    ai    fini
dell'accreditamento.  Per  una   completa   e   armonica   formazione
professionale il medico dipendente e' tenuto a frequentare le diverse
strutture, servizi, settori e  attivita'  in  cui  e'  articolata  la
singola Scuola con modalita' e tempi  di  frequenza  funzionali  agli
obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa. 
    3. In conformita' al parere n. 5311/2005 espresso  dal  Consiglio
di Stato, Sezione Seconda, non possono essere ammessi  a  partecipare
ai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione  mediche
sui posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo  del
S.S.N. le seguenti categorie di medici: 
      a)  medici   appartenenti   a   strutture   convenzionate   con
l'Universita'; 
      b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; 
      c) medici dell'Emergenza  territoriale,  ai  quali  si  applica
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti  con  i
medici di medicina generale del 9  marzo  2000,  reso  esecutivo  dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i
quali  l'art.  4,  comma  2,  lettera  f)  del  predetto decreto  del
Presidente della Repubblica n.  270/2008  prevede  l'incompatibilita'
con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione  di  cui
al decreto legislativo n. 368/1999; 
      d) medici per  i  quali  e'  applicabile  l'accordo  collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con  i  medici  di  medicina
generale del 9 marzo 2008.