Art. 4 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1.  Al  concorso  per  l'accesso  alle  scuole  universitarie  di
specializzazione in Medicina e Chirurgia possono partecipare tutti  i
candidati che abbiano conseguito la laurea in  Medicina  e  Chirurgia
entro la data di  presentazione  della  domanda  il  cui  termine  e'
fissato al 30 settembre 2014. Ai fini dell'iscrizione alla Scuola,  a
pena di esclusione, e' richiesto il superamento dell'esame  di  Stato
per l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale entro
la data di inizio delle attivita' didattiche delle  Scuole  stabilita
al 10 dicembre 2014. 
    2. Per i  contratti  regionali  finanziati  dalla  Regione  Valle
d'Aosta, dalle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  dalla
Regione Veneto si specifica inoltre  che  in  aggiunta  ai  requisiti
generali di cui al comma 1 si richiede: 
      per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  a   favore   delle   Scuole
dell'Universita' di Torino e riportati nell'Allegato 1,  il  possesso
dell'iscrizione all'albo dei medici  chirurghi  della  Regione  Valle
d'Aosta e la residenza presso la stessa Regione da almeno 3 anni; 
      per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla Provincia autonoma  di  Trento  a  favore  delle  Scuole  delle
Universita' di Verona, Padova e Udine e riportati nell'Allegato 1, il
rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e  4-bis  della  Legge
Provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 «Interventi volti ad  agevolare  la
formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico»; 
      per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla Provincia autonoma di  Bolzano  a  favore  delle  Scuole  delle
Universita' di Verona  e  Padova  e  riportati  nell'Allegato  1,  il
possesso  dell'attestato  di   bilinguismo   (italiano   e   tedesco)
rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica del 26 luglio  1976,  n.  752  e  ss.mm.,  o  di  un
attestato equipollente; 
      per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla Regione Veneto a  favore  delle  Scuole  delle  Universita'  di
Verona e Padova e riportati nell'Allegato 1, il possesso della laurea
in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei del Veneto. 
    3. I cittadini comunitari medici e i  rifugiati  politici  medici
accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con
gli stessi requisiti dei cittadini italiani  (laurea  e  abilitazione
all'esercizio  professionale,  ovvero   possesso   del   decreto   di
riconoscimento del titolo ai fini  dell'esercizio  della  professione
medica  rilasciato  dal  Ministero  della  Salute).  La  domanda   e'
presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione,  Universita'  e
Ricerca, entro il termine e con le modalita' previste per i cittadini
italiani dall'art. 5 del presente bando di concorso. 
    4. I cittadini  extracomunitari  medici,  titolari  di  carta  di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro  subordinato  o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per  asilo  politico,  per
asilo umanitario,  o  per  motivi  religiosi,  ovvero  i  medici  non
comunitari regolarmente  soggiornanti  in  possesso  del  diploma  di
laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea  equipollente
e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso del  decreto  di
riconoscimento del titolo ai fini  dell'esercizio  della  professione
medica rilasciato dal Ministero della Salute, ai  sensi  della  legge
271/2004 sono ammessi al concorso, a parita' di  condizioni  con  gli
italiani. 
    5. Eventuali medici cittadini extracomunitari che non  possiedano
i requisiti previsti dal comma 4 potranno partecipare al concorso  ai
sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4,  previa
verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie, per
posti in  sovrannumero  che  siano  comunicati  dalle  Rappresentanze
diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri. 
    6. Tutti i candidati sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale. 
    7.  Ogni  universita'  puo'  disporre  in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione per: 
      a. difetto dei requisiti prescritti; 
      b. dichiarazioni non veritiere in merito ai  titoli  di  studio
posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione
del punteggio. 
    8. Il  provvedimento  motivato  di  esclusione  sara'  comunicato
all'interessato   secondo   le   modalita'   previste   da   ciascuna
universita'.