Art. 4 Requisiti di ammissione 1. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in Medicina e Chirurgia possono partecipare tutti i candidati che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia entro la data di presentazione della domanda il cui termine e' fissato al 30 settembre 2014. Ai fini dell'iscrizione alla Scuola, a pena di esclusione, e' richiesto il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale entro la data di inizio delle attivita' didattiche delle Scuole stabilita al 10 dicembre 2014. 2. Per i contratti regionali finanziati dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Veneto si specifica inoltre che in aggiunta ai requisiti generali di cui al comma 1 si richiede: per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta a favore delle Scuole dell'Universita' di Torino e riportati nell'Allegato 1, il possesso dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi della Regione Valle d'Aosta e la residenza presso la stessa Regione da almeno 3 anni; per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Provincia autonoma di Trento a favore delle Scuole delle Universita' di Verona, Padova e Udine e riportati nell'Allegato 1, il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis della Legge Provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 «Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico»; per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore delle Scuole delle Universita' di Verona e Padova e riportati nell'Allegato 1, il possesso dell'attestato di bilinguismo (italiano e tedesco) rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752 e ss.mm., o di un attestato equipollente; per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Regione Veneto a favore delle Scuole delle Universita' di Verona e Padova e riportati nell'Allegato 1, il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei del Veneto. 3. I cittadini comunitari medici e i rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La domanda e' presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, entro il termine e con le modalita' previste per i cittadini italiani dall'art. 5 del presente bando di concorso. 4. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero i medici non comunitari regolarmente soggiornanti in possesso del diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute, ai sensi della legge 271/2004 sono ammessi al concorso, a parita' di condizioni con gli italiani. 5. Eventuali medici cittadini extracomunitari che non possiedano i requisiti previsti dal comma 4 potranno partecipare al concorso ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, previa verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie, per posti in sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri. 6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 7. Ogni universita' puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per: a. difetto dei requisiti prescritti; b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio. 8. Il provvedimento motivato di esclusione sara' comunicato all'interessato secondo le modalita' previste da ciascuna universita'.