Art. 8 
 
 
  Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove 
 
 
    1. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle scuole
di  specializzazione  e'  definita  una  graduatoria  nazionale   per
ciascuna Scuola in cui sono ammessi anche i  candidati  comunitari  e
non comunitari di cui all'art. 4,  commi  3  e  4,  secondo  l'ordine
decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma  del  punteggio
dei titoli e della prova. 
    2. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato  che  ha
ottenuto il maggior  punteggio  complessivo  nella  prova  di  esame,
quindi il candidato  che  ha  ottenuto  il  maggior  punteggio  nella
seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti  specifici  di
ciascuna tipologia di scuola e, in  caso  di  ulteriore  parita',  il
candidato con minore eta' anagrafica. 
    3. Per i posti riservati e in sovrannumero ai Medici Militari, al
Personale del Servizio Sanitario Nazionale  e  ai  candidati  di  cui
all'art. 4,  comma  5,  si  procede  all'assegnazione  alle  sedi  in
relazione al numero dei posti disponibili. 
    4. In caso di rinuncia o mancata iscrizione secondo le  modalita'
indicate dal presente bando o mancato superamento dell'esame di Stato
di abilitazione all'esercizio della  professione  di  medico-chirurgo
entro il termine fissato per  l'inizio  delle  attivita'  didattiche,
subentra il candidato che segue  nella  graduatoria,  fermo  restando
che, tra i candidati ammessi  alle  scuole  di  specializzazione,  e'
precluso lo scambio di sede. 
    5.  Il  funzionamento  e  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
ciascuna Scuola ai fini dell'iscrizione avviene secondo  le  seguenti
fasi e regole: 
      a) Il giorno 5 novembre sono pubblicate sul sito  riservato  le
graduatorie provvisorie nominative di ogni Scuola  con  l'indicazione
per  ogni  candidato  del  punteggio  ottenuto,  della  posizione  in
graduatoria  e  della  sede  universitaria  in  cui  lo   stesso   si
collocherebbe tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i
candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede; 
      b) Entro le ore 17 del  7  novembre  (ovvero  entro  2  giorni,
festivi inclusi, dal termine di cui al punto a) per  gli  scorrimenti
successivi) ciascun candidato in posizione utile  su  graduatorie  di
piu' scuole, tenuto conto del numero di  posti  disponibili  e  delle
preferenze di sede, deve optare per una sola graduatoria  di  scuola,
accedendo  all'apposita  procedura  telematica.  Conseguentemente  il
candidato decade dalle graduatorie delle  altre  scuole  in  cui  era
collocato in posizione utile.  Qualora  il  candidato  non  opti  per
alcuna scuola tra quelle in cui  e'  collocato  in  posizione  utile,
viene automaticamente considerato  «rinunciatario»  e  cancellato  da
tutte le graduatorie delle scuole in cui e'  collocato  in  posizione
utile. Restano in attesa e non sono tenuti ad optare i candidati che,
nella graduatoria provvisoria, non si collocano in posizione utile in
alcuna sede tra quelle indicate al momento dell'iscrizione; 
      c) Il giorno 10 novembre, alla conclusione della  fase  di  cui
alla lettera b), vengono pubblicate le graduatorie aggiornate di ogni
scuola di specializzazione con l'indicazione per ogni candidato della
posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo  stesso
e' assegnato (prima preferenza utile) tenendo conto  della  posizione
in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative
preferenze. Il candidato e' tenuto ad iscriversi presso  la  sede  in
cui risulta assegnato, secondo le procedure amministrative proprie di
ciascuna sede universitaria entro il termine  massimo  di  4  giorni,
incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed  esclusi  il
sabato ed i festivi. In caso di  mancato  rispetto  dei  termini,  il
candidato decade dal diritto all'iscrizione nella specifica scuola  e
non  assume  rilevanza  alcuna  la  motivazione  giustificativa   del
ritardo.   A   seguito   dell'iscrizione    il    candidato    decade
automaticamente da tutte le  graduatorie  delle  scuole  per  cui  ha
concorso; 
      d) entro il giorno 14 novembre (ovvero  entro  le  ore  12  del
quinto  giorno  dall'assegnazione  di  cui  alla  lettera   c)   ogni
Universita', mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i
nominativi dei candidati iscritti alla scuola; 
      e) il 17 novembre il CINECA, ricevute le comunicazioni  di  cui
al punto d) procede, in relazione alla posizione  in  graduatoria  ed
alle preferenze espresse, alla pubblicazione delle nuove  graduatorie
provvisorie e si riavviano conseguentemente le procedure indicate dai
punti da b) a d) fino alla chiusura della graduatoria in tempo  utile
per l'inizio delle attivita' didattiche; 
      f)  le  date  dei  successivi   scorrimenti   sono   pubblicate
settimanalmente sul sito riservato. 
    6. Nell'ambito  della  graduatoria  di  ciascuna  Scuola  saranno
altresi' considerate le riserve di posti previste dal presente bando. 
    7.  L'iscrizione  dei   candidati   presso   ciascuna   sede   e'
disciplinato secondo modalita' definite  dalle  singole  Universita'.
Nell'ambito di tali modalita' sono altresi' indicati: 
      a) l'importo delle tasse e  dei  contributi  per  la  frequenza
delle Scuole; 
      b) per le  Universita'  beneficiarie  di  contratti  aggiuntivi
finanziati dalla Regione Valle d'Aosta, dalle  Province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  e  dalla  Regione  Veneto  eventuali  obblighi
previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti;