Art. 8 Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove 1. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle scuole di specializzazione e' definita una graduatoria nazionale per ciascuna Scuola in cui sono ammessi anche i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 4, commi 3 e 4, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova. 2. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di ciascuna tipologia di scuola e, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore eta' anagrafica. 3. Per i posti riservati e in sovrannumero ai Medici Militari, al Personale del Servizio Sanitario Nazionale e ai candidati di cui all'art. 4, comma 5, si procede all'assegnazione alle sedi in relazione al numero dei posti disponibili. 4. In caso di rinuncia o mancata iscrizione secondo le modalita' indicate dal presente bando o mancato superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche, subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, e' precluso lo scambio di sede. 5. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuna Scuola ai fini dell'iscrizione avviene secondo le seguenti fasi e regole: a) Il giorno 5 novembre sono pubblicate sul sito riservato le graduatorie provvisorie nominative di ogni Scuola con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso si collocherebbe tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede; b) Entro le ore 17 del 7 novembre (ovvero entro 2 giorni, festivi inclusi, dal termine di cui al punto a) per gli scorrimenti successivi) ciascun candidato in posizione utile su graduatorie di piu' scuole, tenuto conto del numero di posti disponibili e delle preferenze di sede, deve optare per una sola graduatoria di scuola, accedendo all'apposita procedura telematica. Conseguentemente il candidato decade dalle graduatorie delle altre scuole in cui era collocato in posizione utile. Qualora il candidato non opti per alcuna scuola tra quelle in cui e' collocato in posizione utile, viene automaticamente considerato «rinunciatario» e cancellato da tutte le graduatorie delle scuole in cui e' collocato in posizione utile. Restano in attesa e non sono tenuti ad optare i candidati che, nella graduatoria provvisoria, non si collocano in posizione utile in alcuna sede tra quelle indicate al momento dell'iscrizione; c) Il giorno 10 novembre, alla conclusione della fase di cui alla lettera b), vengono pubblicate le graduatorie aggiornate di ogni scuola di specializzazione con l'indicazione per ogni candidato della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso e' assegnato (prima preferenza utile) tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze. Il candidato e' tenuto ad iscriversi presso la sede in cui risulta assegnato, secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria entro il termine massimo di 4 giorni, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'iscrizione nella specifica scuola e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. A seguito dell'iscrizione il candidato decade automaticamente da tutte le graduatorie delle scuole per cui ha concorso; d) entro il giorno 14 novembre (ovvero entro le ore 12 del quinto giorno dall'assegnazione di cui alla lettera c) ogni Universita', mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi dei candidati iscritti alla scuola; e) il 17 novembre il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui al punto d) procede, in relazione alla posizione in graduatoria ed alle preferenze espresse, alla pubblicazione delle nuove graduatorie provvisorie e si riavviano conseguentemente le procedure indicate dai punti da b) a d) fino alla chiusura della graduatoria in tempo utile per l'inizio delle attivita' didattiche; f) le date dei successivi scorrimenti sono pubblicate settimanalmente sul sito riservato. 6. Nell'ambito della graduatoria di ciascuna Scuola saranno altresi' considerate le riserve di posti previste dal presente bando. 7. L'iscrizione dei candidati presso ciascuna sede e' disciplinato secondo modalita' definite dalle singole Universita'. Nell'ambito di tali modalita' sono altresi' indicati: a) l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle Scuole; b) per le Universita' beneficiarie di contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Veneto eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti;