Art. 9 Trattamento economico 1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso, e' corrisposto un trattamento economico annuo omnicomprensivo. 2. Il trattamento economico e' costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda e' attualmente determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, e' determinata in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa e' determinata in euro 3.300,00 annui lordi. 3. Il trattamento economico e' corrisposto dall'Universita' sede della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed e' comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Universita' che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica. 4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali e' iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 885. 5. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. 6. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente da un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.