Art. 2 Disposizioni di carattere generale 1. I giudici ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, nella composizione integrata, a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 2. Il numero dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello e' indicato nell'allegato 1 del presente bando. 3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: a) i magistrati ordinari, contabili ed amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non piu' di tre anni al momento della presentazione della domanda, nonche' i magistrati onorari che non esercitino piu', ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni; b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda; c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; d) gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda; e) i notai, anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda.