Art. 2 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
 
    1. I giudici ausiliari sono nominati  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, previa deliberazione del Consiglio  superiore  della
magistratura,  su  proposta  formulata  dal   Consiglio   giudiziario
territorialmente competente, nella composizione  integrata,  a  norma
dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 
    2. Il numero dei  posti  disponibili  presso  ciascuna  Corte  di
appello e' indicato nell'allegato 1 del presente bando. 
    3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: 
    a) i magistrati  ordinari,  contabili  ed  amministrativi  e  gli
avvocati dello Stato, a riposo da non piu' di  tre  anni  al  momento
della presentazione della domanda, nonche' i magistrati  onorari  che
non esercitino  piu',  ma  che  abbiano  esercitato  con  valutazione
positiva la loro funzione per almeno cinque anni; 
    b) i professori universitari in materie  giuridiche  di  prima  e
seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da non piu' di  tre
anni al momento di presentazione della domanda; 
    c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; 
    d) gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda; 
    e) i notai, anche se a riposo da non piu' di tre anni al  momento
di presentazione della domanda.