Art. 3 Requisiti per la nomina 1. Per conseguire la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; e) avere l'idoneita' fisica e psichica; f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni e delle professioni di provenienza. 2. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3, lettere a) e b), l'interessato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, non deve aver compiuto i settantacinque anni di eta'. 3. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3, lettere d) ed e), l'interessato, alla data di scadenza del termine per presentazione della domanda, deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto sessanta anni di eta'. 4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il distretto di Bolzano e' richiesta anche un'adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva, altresi', il principio di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 5. Non possono essere nominati giudici ausiliari: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati ed i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali; b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali; c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto; d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. 6. Gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda, non possono essere nominati giudici ausiliari presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il Consiglio dell'ordine cui sono iscritti al momento della nomina ovvero sono stati iscritti nei cinque anni precedenti. 7. Fatto salvo per quanto previsto nei commi 2 e 3, i requisiti debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.