Art. 3 
 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
 
    1. Per conseguire la nomina a giudice ausiliario sono necessari i
seguenti requisiti: 
    a) essere cittadino italiano; 
    b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
    c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; 
    d) non essere stato sottoposto  a  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
    e) avere l'idoneita' fisica e psichica; 
    f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione  piu'
lieve  prevista  dagli  ordinamenti  delle  amministrazioni  e  delle
professioni di provenienza. 
    2. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3,  lettere  a)  e
b),  l'interessato,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione della domanda, non deve aver compiuto i  settantacinque
anni di eta'. 
    3. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3, lettere  d)  ed
e),  l'interessato,  alla  data   di   scadenza   del   termine   per
presentazione della domanda, deve essere stato iscritto all'albo  per
un periodo non inferiore a cinque anni e non aver  compiuto  sessanta
anni di eta'. 
    4. Per la nomina a  giudice  ausiliario  in  relazione  ai  posti
previsti per il distretto di Bolzano e' richiesta  anche  un'adeguata
conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva, altresi',  il
principio di cui all'art. 8, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 
    5. Non possono essere nominati giudici ausiliari: 
    a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati ed  i
consiglieri regionali, i  membri  del  Governo,  i  presidenti  delle
regioni  e  delle  province,  i  membri  delle  giunte  regionali   e
provinciali; 
    b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri  provinciali,
comunali e circoscrizionali; 
    c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto; 
    d) coloro che  ricoprano  incarichi  direttivi  o  esecutivi  nei
partiti politici. 
    6. Gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda,  non  possono  essere
nominati giudici  ausiliari  presso  la  Corte  di  appello  nel  cui
distretto ha sede il  Consiglio  dell'ordine  cui  sono  iscritti  al
momento della nomina ovvero  sono  stati  iscritti  nei  cinque  anni
precedenti. 
    7. Fatto salvo per quanto previsto nei commi 2 e 3,  i  requisiti
debbono essere posseduti alla data della deliberazione di  nomina  da
parte del Consiglio superiore della magistratura.