Art. 4 
 
 
                Domanda di partecipazione, modalita' 
                   e termine per la presentazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura  di  selezione  va
presentata compilando e inviando  per  via  telematica  al  Consiglio
superiore della magistratura l'apposito modulo (Mod.  N),  reperibile
sul  sito  Internet  del  Consiglio  superiore   della   magistratura
«www.csm.it», alla voce «Magistratura onoraria  →  Giudici  ausiliari
Corti di appello», e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire  a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  ovvero  per  posta
elettronica  certificata  detto  modulo   debitamente   compilato   e
sottoscritto per esteso, unitamente alla fotocopia del  documento  di
identita', e ai moduli «Mod. N.l», «Mod. N.2» e «Mod. N.3» reperibili
sul medesimo sito Internet «www.csm.it», al presidente della Corte di
appello alla quale il richiedente chiede di essere assegnato, entro e
non oltre il termine  di  giorni  trenta  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del  presente
bando. 
    Della pubblicazione del bando e' altresi' dato  avviso  sul  sito
Internet del Ministero della giustizia. 
    2. La procedura di compilazione ed invio telematico  deve  essere
completata entro  il  termine  di  scadenza  del  relativo  bando  di
concorso. 
    3. Il modulo per la presentazione della  domanda  e'  disponibile
dal giorno di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente
bando e fino alla data di scadenza dello stesso. 
    4.  Dopo  aver  completato  la   procedura   di   inserimento   e
registrazione dei dati, il sistema informatico fornisce un numero  di
identificazione della domanda che va  conservato  al  fine  di  poter
accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla. 
    5. Il candidato deve stampare la domanda, firmarla per  esteso  e
consegnarla entro il termine di  scadenza  del  bando  al  presidente
della Corte di appello presso  la  quale  il  richiedente  chiede  di
essere assegnato ovvero spedirla, entro lo stesso  termine,  a  mezzo
raccomandata con  avviso  di  ricevimento  o  per  posta  elettronica
certificata unitamente alla fotocopia del documento di identita'. 
    6.  Le  domande  di  partecipazione  prive  della  sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non  presentate.  Non  sono  ammessi  a
partecipare alla procedura concorsuale i  candidati  le  cui  domande
sono state consegnate o spedite oltre  il  termine  di  presentazione
sopra indicato. 
    7. Nella  domanda  l'aspirante  deve  dichiarare,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modificazioni, di essere in possesso dei requisiti di  cui
all'art. 63,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  come
modificato dalla legge di conversione n. 98  del  2013,  specificando
una fra le seguenti categorie per le quali si richiede di partecipare
alla presente procedura di selezione: 
    a) di magistrato ordinario, contabile o amministrativo ovvero  di
avvocato dello Stato a riposo da non piu' di tre anni  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione della  domanda  nonche'  di
magistrato onorario che, all'atto della deliberazione  di  nomina  da
parte del Consiglio superiore della magistratura, non  esercita  piu'
le funzioni ma che  abbia  esercitato  con  valutazione  positiva  le
funzioni per almeno cinque anni; 
    b) di professore universitario in materie giuridiche di  prima  e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu'  di  tre
anni alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
domanda; 
    c) di ricercatore universitario in materie giuridiche; 
    d) di avvocato anche se cancellato dall'albo da non piu'  di  tre
anni alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
domanda; 
    e) di notaio anche se a riposo da non piu' di tre anni alla  data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
    8. Inoltre, l'aspirante deve dichiarare nella domanda,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modificazioni, il proprio cognome e nome, la data  e  il
luogo di nascita, il codice fiscale e luogo di  residenza,  i  numeri
telefonici  e  l'indirizzo  e-  mail  di  reperibilita',  nonche'  il
possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 64, commi 1, 2,  3  e
4, del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla  legge  di
conversione n. 98 del 2013: 
    a) di essere cittadino italiano; 
    b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
    c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi; 
    d) di non essere stato sottoposto a misura di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
    e) di avere idoneita' fisica e psichica; 
    f) di non avere precedenti disciplinari  diversi  dalla  sanzione
piu' lieve prevista  dall'ordinamento  dell'amministrazione  o  della
professione di provenienza; 
    g1) in quanto appartenente ad  una  delle  categorie  di  cui  al
precedente comma 7, lettere a) e b), di non aver compiuto, alla  data
di scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda,  i
settantacinque anni di eta'; 
ovvero, 
    g2) in quanto appartenente ad  una  delle  categorie  di  cui  al
precedente comma 7, lettere d) ed  e),  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda di essere  stato  iscritto
all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni  e  di  non  aver
compiuto i sessanta anni di eta'; 
    h) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti
per il distretto di Bolzano, di aver conseguito l'attestato o  titolo
equipollente  della  conoscenza  delle  lingue  italiana  e   tedesca
previsti dagli articoli 3 e  4,  comma  3,  n.  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  come  modificato
dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86; 
    i) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti
per il distretto di Bolzano, l'indicazione del gruppo linguistico  di
appartenenza o di aggregazione (italiano - tedesco-ladino). 
    9. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i  titoli  di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in  possesso
fra quelli  elencati  al  successivo  art.  5,  che  dovranno  essere
documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6. 
    10. Gli aspiranti non possono presentare la domanda per  piu'  di
tre distretti di Corte di appello. La presentazione della domanda per
piu' di un distretto di Corte di  appello  non  da'  luogo  ad  alcun
ordine di preferenza. 
    11.  Le  domande  presentate  in  eccedenza  rispetto  al  numero
consentito si intendono non effettuate. A tal fine si considerano  in
eccedenza le domande presentate oltre  il  numero  di  tre  distretti
avuto riguardo alla data e all'ora di  compilazione  e  registrazione
della domanda tramite il sistema informatico, fatta salva l'eventuale
revoca di precedenti domande. 
    12. Alla domanda consegnata  o  fatta  pervenire  alla  Corte  di
appello per la quale la stessa e' proposta devono essere allegati,  a
pena d'inammissibilita': 
    a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o  del  datore
di lavoro, nel caso in cui l'aspirante  alla  nomina  sia  dipendente
pubblico o privato; 
    b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa  alla
insussistenza delle cause di incompatibilita' previste  dall'art.  69
del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  in  legge  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   utilizzando
l'apposito  modulo  (Mod.  N.l)  reperibile  sul  sito  Internet  del
Consiglio superiore della magistratura; 
    c) dichiarazione con cui  l'aspirante  si  impegna  ad  astenersi
dall'esercizio della professione  forense  davanti  agli  uffici  del
distretto in cui svolge le funzioni onorarie e a  non  rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi  agli
uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi
di giudizio nonche' a non rappresentare, assistere o difendere  anche
presso  uffici  di  altri  distretti  le  parti  di  procedimenti  in
relazioni ai  quali  ha  svolto  le  funzioni  onorarie,  utilizzando
l'apposito  modulo  (Mod.  N.2)  reperibile  sul  sito  Internet  del
Consiglio superiore della magistratura; 
    d) dichiarazione con cui  l'aspirante  si  impegna  a  dimettersi
dall'incarico di magistrato onorario  o  componente  laico  di  altri
organi giudiziari entro la data  di  deliberazione  della  nomina  da
parte  del  Consiglio  superiore  della   magistratura,   utilizzando
l'apposito modulo (Mod. N.2); 
    e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a  non  svolgere,
nel corso del rapporto onorario, l'incarico  di  consulente,  perito,
interprete, curatore fallimentare, amministratore di sostegno  e,  in
genere, gli incarichi assimilabili  alle  figure  di  ausiliario  del
giudice  nei  procedimenti  che  si  svolgono  dinanzi  agli   uffici
giudiziari compresi nel distretto di Corte di appello presso il quale
esercita  le  funzioni  giudiziarie,   nonche'   a   non   esercitare
l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto  legislativo
4 marzo 2010, n. 28,  e  successive  modificazioni,  nell'ambito  del
distretto di' Corte di appello presso il quale  intende  svolgere  le
funzioni onorarie o rispetto  a  vicende  che  possano  dar  luogo  a
contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a  non  assumere  tale
incarico nel corso  del  rapporto  onorario,  utilizzando  l'apposito
modulo  (Mod.  N.3)  reperibile  sul  sito  Internet  del   Consiglio
superiore della magistratura. 
    13. Alla domanda trasmessa per posta ordinaria  o  a  mezzo  mail
certificata deve essere allegata la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento, ai sensi dell'art.  38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Per le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento o mail certificata fa fede la data di invio. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  mancata
ricezione della domanda cartacea  ne'  per  la  mancata  restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a  caso  fortuito  o  di  forza
maggiore. 
    L'Amministrazione  non  provvede  a  regolarizzare,  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico. 
    14.  L'omissione  anche  di  una  soltanto  delle  modalita'   di
presentazione   indicate   nel   precedente   comma    1    determina
l'inammissibilita' della domanda.