Art. 4 Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione 1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione va presentata compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito Internet del Consiglio superiore della magistratura «www.csm.it», alla voce «Magistratura onoraria → Giudici ausiliari Corti di appello», e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata detto modulo debitamente compilato e sottoscritto per esteso, unitamente alla fotocopia del documento di identita', e ai moduli «Mod. N.l», «Mod. N.2» e «Mod. N.3» reperibili sul medesimo sito Internet «www.csm.it», al presidente della Corte di appello alla quale il richiedente chiede di essere assegnato, entro e non oltre il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente bando. Della pubblicazione del bando e' altresi' dato avviso sul sito Internet del Ministero della giustizia. 2. La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere completata entro il termine di scadenza del relativo bando di concorso. 3. Il modulo per la presentazione della domanda e' disponibile dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando e fino alla data di scadenza dello stesso. 4. Dopo aver completato la procedura di inserimento e registrazione dei dati, il sistema informatico fornisce un numero di identificazione della domanda che va conservato al fine di poter accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla. 5. Il candidato deve stampare la domanda, firmarla per esteso e consegnarla entro il termine di scadenza del bando al presidente della Corte di appello presso la quale il richiedente chiede di essere assegnato ovvero spedirla, entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata unitamente alla fotocopia del documento di identita'. 6. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate. Non sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati le cui domande sono state consegnate o spedite oltre il termine di presentazione sopra indicato. 7. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 63, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013, specificando una fra le seguenti categorie per le quali si richiede di partecipare alla presente procedura di selezione: a) di magistrato ordinario, contabile o amministrativo ovvero di avvocato dello Stato a riposo da non piu' di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonche' di magistrato onorario che, all'atto della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, non esercita piu' le funzioni ma che abbia esercitato con valutazione positiva le funzioni per almeno cinque anni; b) di professore universitario in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; c) di ricercatore universitario in materie giuridiche; d) di avvocato anche se cancellato dall'albo da non piu' di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; e) di notaio anche se a riposo da non piu' di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 8. Inoltre, l'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale e luogo di residenza, i numeri telefonici e l'indirizzo e- mail di reperibilita', nonche' il possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 64, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013: a) di essere cittadino italiano; b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi; d) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; e) di avere idoneita' fisica e psichica; f) di non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento dell'amministrazione o della professione di provenienza; g1) in quanto appartenente ad una delle categorie di cui al precedente comma 7, lettere a) e b), di non aver compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i settantacinque anni di eta'; ovvero, g2) in quanto appartenente ad una delle categorie di cui al precedente comma 7, lettere d) ed e), alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e di non aver compiuto i sessanta anni di eta'; h) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti per il distretto di Bolzano, di aver conseguito l'attestato o titolo equipollente della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti dagli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86; i) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti per il distretto di Bolzano, l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione (italiano - tedesco-ladino). 9. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso fra quelli elencati al successivo art. 5, che dovranno essere documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6. 10. Gli aspiranti non possono presentare la domanda per piu' di tre distretti di Corte di appello. La presentazione della domanda per piu' di un distretto di Corte di appello non da' luogo ad alcun ordine di preferenza. 11. Le domande presentate in eccedenza rispetto al numero consentito si intendono non effettuate. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate oltre il numero di tre distretti avuto riguardo alla data e all'ora di compilazione e registrazione della domanda tramite il sistema informatico, fatta salva l'eventuale revoca di precedenti domande. 12. Alla domanda consegnata o fatta pervenire alla Corte di appello per la quale la stessa e' proposta devono essere allegati, a pena d'inammissibilita': a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa alla insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 69 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.l) reperibile sul sito Internet del Consiglio superiore della magistratura; c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna ad astenersi dall'esercizio della professione forense davanti agli uffici del distretto in cui svolge le funzioni onorarie e a non rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio nonche' a non rappresentare, assistere o difendere anche presso uffici di altri distretti le parti di procedimenti in relazioni ai quali ha svolto le funzioni onorarie, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.2) reperibile sul sito Internet del Consiglio superiore della magistratura; d) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a dimettersi dall'incarico di magistrato onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di deliberazione della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.2); e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non svolgere, nel corso del rapporto onorario, l'incarico di consulente, perito, interprete, curatore fallimentare, amministratore di sostegno e, in genere, gli incarichi assimilabili alle figure di ausiliario del giudice nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte di appello presso il quale esercita le funzioni giudiziarie, nonche' a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nell'ambito del distretto di' Corte di appello presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tale incarico nel corso del rapporto onorario, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.3) reperibile sul sito Internet del Consiglio superiore della magistratura. 13. Alla domanda trasmessa per posta ordinaria o a mezzo mail certificata deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata fa fede la data di invio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata ricezione della domanda cartacea ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico. 14. L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione indicate nel precedente comma 1 determina l'inammissibilita' della domanda.