Art. 6 
 
 
           Modalita' di presentazione della documentazione 
     attestante i criteri di priorita' e i titoli di preferenza 
 
 
    1.  La  documentazione  attestante  il  possesso  dei  titoli  di
preferenza e dei criteri di priorita' ai fini della formazione  della
graduatoria, deve essere inviata entro quindici giorni dalla data  di
comunicazione all'aspirante della proposta  di  nomina  prevista  dal
successivo art. 7, comma 8, direttamente al Consiglio superiore della
magistratura esclusivamente via fax ai numeri 064453734  -  064452916
ovvero       per        posta        elettronica        all'indirizzo
«protocollo.csm@giustiziacert.it». 
    2. Ai  sensi  dell'art.  40  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere autocertificati i
titoli  di  preferenza  relativi  all'appartenenza   ad   una   delle
qualifiche o categorie riportate all'art. 2, comma  3,  del  presente
bando, alla perdurante permanenza delle  qualifiche  stesse  ed  alla
perdurante iscrizione negli albi professionali. 
    3. Non possono essere autocertificati gli altri  titoli  indicati
nell'art. 2, comma 3, e nell'art. 5. 
    4. I documenti comprovanti il possesso dei titoli  di  preferenza
devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo  inizio
(presa di  possesso,  iscrizione  all'albo,  ecc.)  e  di  cessazione
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. Per le  attivita'
e funzioni in corso deve essere indicata come data finale  quella  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di  nomina
prevista dal bando di concorso. 
    5. La mancanza nei documenti indicati al comma 3 dell'indicazione
della data iniziale e di quella finale, per le attivita'  e  funzioni
non in corso, costituisce causa di esclusione dalla  valutazione  del
titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria. 
    6. Entro sei mesi dalla data della prima delibera  consiliare  di
nomina  dei  giudici  ausiliari  di  ogni  Corte  di   appello,   gli
interessati  potranno  richiedere,  mediante  istanza   proposta   al
Consiglio  superiore  della  magistratura,  la   restituzione   della
documentazione prodotta. 
    Decorso il  termine  suddetto,  la  documentazione  non  ritirata
verra' stralciata e distrutta. 
    L'Amministrazione si riserva in qualunque momento  di  verificare
la corrispondenza e la veridicita' di quanto attestato.