Art. 7 Procedimento per la nomina 1. Il presidente della Corte di appello procede alla convocazione del Consiglio giudiziario nella composizione integrata, a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d'ufficio: a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dove e' compreso il comune di residenza dell'aspirante; b) il certificato penale; c) il rapporto informativo del Prefetto; d) il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato nei casi previsti rispettivamente dall'art. 2, comma 3, lettere d) ed e). 3. Il Consiglio giudiziario nella composizione integrata, acquisiti i documenti ed i pareri di cui al comma 2, provvede all'istruzione delle domande, valutando i titoli ed i requisiti degli aspiranti, e formula una proposta motivata di nomina. 4. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti punti: a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti previsti dall'art. 3; b) l'inesistenza di cause di incompatibilita'; c) l'inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia; d) l'idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza; a tal fine, per gli aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di notaio dovranno essere considerati anche i pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine degli avvocati o notarile di appartenenza; e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti. 5. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario, tenuto conto della possibilita' per l'aspirante di presentare domanda di nomina fino a tre distretti. 6. Non possono essere proposti per la nomina: a) gli aspiranti che, per qualunque causa, siano stati rimossi dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti ovvero siano stati destituiti dall'impiego di magistrato ordinario, contabile, amministrativo o di avvocato dello Stato ovvero di professore o ricercatore universitario nonche' gli aspiranti avvocati o notai che siano stati sospesi, destituiti ovvero radiati dai rispettivi albi professionali per motivi disciplinari; b) gli aspiranti che ricoprano l'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti o che assumano tale incarico dopo la presentazione della domanda di nomina a giudice ausiliario, a meno che abbiano prodotto nella domanda stessa, o in successiva separata dichiarazione, l'impegno a cessare dall'incarico prima della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura. 7. Il Consiglio giudiziario invia le proposte con i relativi atti al Consiglio superiore della magistratura, che procede alla designazione dei giudici ausiliari in relazione ai posti da coprire. 8. La proposta di designazione formulata dalla competente commissione del Consiglio superiore della magistratura viene comunicata all'aspirante per posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa ovvero a mezzo telefono, ai numeri telefonici indicati nella domanda di nomina. 9. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto all'art. 6, comma 1, dei documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza per la nomina costituisce causa di esclusione dalla valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e di eventuale revoca della proposta di nomina da parte della competente commissione consiliare. 10. L'eventuale rinuncia alla proposta di nomina dovra' essere comunicata al Consiglio superiore della magistratura, esclusivamente via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta elettronica all'indirizzo «protocollo.csm@giustiziacert.it», entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 8. 11. La delibera del Consiglio superiore della magistratura e' trasmessa sollecitamente al Ministro della giustizia per l'emanazione del decreto di nomina. 12. La delibera di nomina a giudice ausiliario presso una Corte di appello comporta la decadenza delle domande eventualmente proposte per altre Corti di appello. 13. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti.