Art. 7 
 
 
                     Procedimento per la nomina 
 
 
    1. Il presidente della Corte di appello procede alla convocazione
del Consiglio  giudiziario  nella  composizione  integrata,  a  norma
dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 
    2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d'ufficio: 
    a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato  dalla  Procura
della Repubblica presso il tribunale dove e' compreso  il  comune  di
residenza dell'aspirante; 
    b) il certificato penale; 
    c) il rapporto informativo del Prefetto; 
    d) il parere del  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  o  del
Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e'  stato  iscritto  negli
ultimi cinque anni, il candidato nei  casi  previsti  rispettivamente
dall'art. 2, comma 3, lettere d) ed e). 
    3.  Il  Consiglio  giudiziario  nella   composizione   integrata,
acquisiti i documenti ed  i  pareri  di  cui  al  comma  2,  provvede
all'istruzione delle domande, valutando i titoli ed i requisiti degli
aspiranti, e formula una proposta motivata di nomina. 
    4. La motivazione  deve  in  particolare  riguardare  i  seguenti
punti: 
    a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
previsti dall'art. 3; 
    b) l'inesistenza di cause di incompatibilita'; 
    c)  l'inesistenza  di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'  svolta  dagli  aspiranti  e   delle   caratteristiche
dell'ambiente,  possano   ingenerare   il   timore   di   parzialita'
nell'amministrazione della giustizia; 
    d) l'idoneita' degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunte
da provate garanzie di professionalita' e da accertati  requisiti  di
credibilita' ed indipendenza; a  tal  fine,  per  gli  aspiranti  che
esercitino la professione di avvocato o  di  notaio  dovranno  essere
considerati anche i pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine
degli avvocati o notarile di appartenenza; 
    e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali
a carico degli aspiranti. 
    5. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile,  una  rosa
di nomi pari al triplo dei posti previsti nella pianta  organica  per
ciascun ufficio giudiziario,  tenuto  conto  della  possibilita'  per
l'aspirante di presentare domanda di nomina fino a tre distretti. 
    6. Non possono essere proposti per la nomina: 
    a) gli aspiranti che, per qualunque causa,  siano  stati  rimossi
dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di  organi
giudicanti ovvero siano stati destituiti dall'impiego  di  magistrato
ordinario, contabile, amministrativo o di avvocato dello Stato ovvero
di professore  o  ricercatore  universitario  nonche'  gli  aspiranti
avvocati o notai che siano stati sospesi, destituiti  ovvero  radiati
dai rispettivi albi professionali per motivi disciplinari; 
    b) gli aspiranti che ricoprano l'incarico di magistrato  onorario
e di componente laico  di  organi  giudicanti  o  che  assumano  tale
incarico dopo la presentazione della  domanda  di  nomina  a  giudice
ausiliario, a meno che abbiano prodotto nella domanda  stessa,  o  in
successiva separata dichiarazione, l'impegno a cessare  dall'incarico
prima della deliberazione di nomina da parte del Consiglio  superiore
della magistratura. 
    7. Il Consiglio giudiziario invia le proposte con i relativi atti
al  Consiglio  superiore  della  magistratura,   che   procede   alla
designazione dei giudici ausiliari in relazione ai posti da coprire. 
    8.  La  proposta  di  designazione  formulata  dalla   competente
commissione  del  Consiglio  superiore   della   magistratura   viene
comunicata all'aspirante per posta elettronica, all'indirizzo  e-mail
indicato nella domanda stessa ovvero  a  mezzo  telefono,  ai  numeri
telefonici indicati nella domanda di nomina. 
    9. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto  all'art.
6, comma 1, dei  documenti  attestanti  il  possesso  dei  titoli  di
preferenza per  la  nomina  costituisce  causa  di  esclusione  dalla
valutazione dei titoli per  la  formazione  della  graduatoria  e  di
eventuale revoca della proposta di nomina da parte  della  competente
commissione consiliare. 
    10. L'eventuale rinuncia alla proposta di  nomina  dovra'  essere
comunicata al Consiglio superiore della magistratura,  esclusivamente
via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta  elettronica
all'indirizzo  «protocollo.csm@giustiziacert.it»,  entro  tre  giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 8. 
    11. La delibera del Consiglio  superiore  della  magistratura  e'
trasmessa sollecitamente al Ministro della giustizia per l'emanazione
del decreto di nomina. 
    12. La delibera di nomina a giudice ausiliario presso  una  Corte
di appello comporta la decadenza delle domande eventualmente proposte
per altre Corti di appello. 
    13.  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  potra'  essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore  della  magistratura
per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti.