Art. 8 
 
 
                          Presa di possesso 
 
 
    1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio, a pena  di
decadenza, entro il  termine  indicato  nel  decreto  di  nomina  del
Ministro della giustizia. 
    2. Il presidente  della  Corte  di  appello  assegna  il  giudice
ausiliario alle diverse sezioni dell'ufficio. 
    3.  Il  presidente  della  Corte  d'appello  deve  comunicare  al
Ministero  della  giustizia   ed   al   Consiglio   superiore   della
magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione  del
relativo verbale.