Art. 9 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1. Al fine di consentire ai giudici ausiliari di Corte di appello
di nuova nomina la necessaria formazione professionale, le  strutture
territoriali della formazione decentrata, sentiti i presidenti  delle
Corti di appello cureranno che i giudici ausiliari,  subito  dopo  la
nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di  due  mesi
prima  dell'assunzione  delle  funzioni   giudiziarie.   I   Consigli
giudiziari, d'intesa  con  le  strutture  di  formazione  decentrata,
individueranno un magistrato di riferimento  in  servizio  presso  la
Corte di appello nel settore civile o del lavoro. 
    2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei  fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad
udienze tenute da magistrati professionali. 
    3.  Il  Consiglio  giudiziario,  d'intesa  con  la  struttura  di
formazione decentrata,  provvede  alla  periodica  organizzazione  di
incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei  giudici  ausiliari
di Corte  di  appello,  mediante  l'apporto  di  magistrati  all'uopo
designati e di rappresentanti dell'avvocatura. 
    4.  Al  termine  del  tirocinio,  i  magistrati  di   riferimento
esprimono  in  una   relazione   una   valutazione   sulla   qualita'
dell'impegno  e  sulla  professionalita'  del   magistrato   onorario
nell'esame e nello  studio  degli  atti  processuali,  nonche'  sulla
redazione  delle  minute  dei  provvedimenti   e   sulle   attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 
    5.  Nell'ipotesi  in  cui  vi  sia   una   valutazione   negativa
dell'attivita'  svolta  dal   magistrato   onorario,   il   Consiglio
giudiziario, su proposta del  presidente  della.  Corte  di  appello,
valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. 
    Al termine del secondo periodo, ove  l'esito  del  tirocinio  sia
ancora negativo, il presidente della Corte di appello redige apposita
relazione per l'inizio della procedura  di  revoca  dall'incarico  ai
sensi dell'art. 71, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    6. Il Consiglio giudiziario nella composizione  integrata,  anche
su richiesta dell'interessato e previo parere  del  presidente  della
Corte di appello,  puo'  disporre  l'esonero  dallo  svolgimento  del
tirocinio per il giudice ausiliario appartenente  alle  categorie  di
cui alle lettere a) e d) dell'art. 2, comma 3.