Art. 9 Tirocinio 1. Al fine di consentire ai giudici ausiliari di Corte di appello di nuova nomina la necessaria formazione professionale, le strutture territoriali della formazione decentrata, sentiti i presidenti delle Corti di appello cureranno che i giudici ausiliari, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di due mesi prima dell'assunzione delle funzioni giudiziarie. I Consigli giudiziari, d'intesa con le strutture di formazione decentrata, individueranno un magistrato di riferimento in servizio presso la Corte di appello nel settore civile o del lavoro. 2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad udienze tenute da magistrati professionali. 3. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione decentrata, provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici ausiliari di Corte di appello, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura. 4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 5. Nell'ipotesi in cui vi sia una valutazione negativa dell'attivita' svolta dal magistrato onorario, il Consiglio giudiziario, su proposta del presidente della. Corte di appello, valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il presidente della Corte di appello redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico ai sensi dell'art. 71, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 6. Il Consiglio giudiziario nella composizione integrata, anche su richiesta dell'interessato e previo parere del presidente della Corte di appello, puo' disporre l'esonero dallo svolgimento del tirocinio per il giudice ausiliario appartenente alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell'art. 2, comma 3.