Art. 10 
 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella
graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: 
    a) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
    b) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera a): punti 10; 
    c)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere a) e b): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
      d)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere a), b) e c): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
      e) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale),  non
cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b), c)
e d): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
    f) attestato di formazione  professionale  rilasciato  ‒ai  sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da  Enti  statali  o  regionali
legalmente riconosciuti: punti 1,5; 
    g) maestro di sci: punti 4; 
    h) guida alpina, non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  alla
precedente lettera g): punti 4; 
    i) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
alle precedenti lettere g) e 
    h): punti 2,5; 
    j) istruttore del  Club  alpino  italiano  (qualsiasi  livello  e
specialita'): punti 2; 
    k) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio  o
di  nuoto   per   salvamento,   rilasciato   da   enti   riconosciuti
dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5; 
    l) patente di guida civile: 
    categoria B: punti 1; 
    categoria BE: punti 1,5; 
    categoria C1/C: punti 2; 
    categoria C1E/CE: punti 2,5; 
    categoria D1/D: punti 3; 
    categoria D1E/DE: punti 3,5; 
    m) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
    n) porto d'armi: punti 1; 
    o) autorizzazione a montare per sport olimpici  rilasciata  dalla
Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che  la  patente  A
ludica non costituisce titolo di merito): 
    brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 
    1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 
    2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3; 
      p) qualifica  tecnica  federale  rilasciata  dalla  Federazione
italiana sport equestri: 
    operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; 
    istruttore federale di 1° livello: punti 2; 
    q) corso  di  mascalcia  per  allievi  civili  presso  il  Centro
militare veterinario di Grosseto: punti 1; 
    r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile  a  una
sola lingua, secondo il livello di conoscenza  correlato  al  «Common
European Framework of Reference for languages - CEFR»  (si  evidenzia
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito): 
    livello A 2: punti 0,5; 
    livello B 1: punti 1; 
    livello B 2: punti 1,5; 
    livello C 1 ovvero C 2: punti 2; 
      s)  aver  svolto  per  almeno  un  anno  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 
    2. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande per ciascun blocco. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria di  merito  dei  candidati  da
ammettere alla fase degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali
sara'   pubblicata   nel   portale   dei   concorsi   e   nel    sito
www.persomil.difesa.it.