Art. 12 
 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede  a
compilare  la  graduatoria  di  merito,  comprendente   i   candidati
giudicati idonei e quelli  eventualmente  in  attesa  dell'esito  dei
predetti  accertamenti,  che  verra'   consegnata   alla   DGPM   per
l'approvazione con decreto dirigenziale. 
    2. Le graduatorie sono valide dodoci mesi  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferme  restando  le  previsioni  degli
articoli 13 e 14. 
    3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui  al  presente
articolo sara'  pubblicata  nel  portale  dei  concorsi  e  nel  sito
www.persomil.difesa.it.