Art. 12 Approvazione e validita' delle graduatorie 1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare la graduatoria di merito, comprendente i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti, che verra' consegnata alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale. 2. Le graduatorie sono valide dodoci mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferme restando le previsioni degli articoli 13 e 14. 3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente articolo sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it.