Art. 13 
 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
 
    1.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 12, su richiesta dello
Stato   maggiore   dell'Esercito   la   DGPM    potra'    autorizzare
l'incorporazione dei candidati  idonei  ma  non  utilmente  collocati
nella graduatoria del blocco precedente. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  maggiore  dell'Esercito   la   DGPM   potra'
incrementare le  incorporazioni  del  blocco  successivo  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
1.