Art. 14 
 
 
             Ripartizione dei candidati idonei eccedenti 
                 le incorporazioni di ciascun blocco 
 
 
    Fermo restando quanto previsto  dall'art.  13,  a  copertura  dei
posti di cui al precedente art.  1,  comma  1  eventualmente  rimasti
vacanti, su richiesta dello  Stato  maggiore  dell'Esercito  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina militare e  nell'Aeronautica
militare, i candidati idonei ma non utilmente  collocati,  che  hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali
graduatorie,  in  corso  di  validita',  sono  riferite   a   blocchi
precedenti.