Art. 14 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la DGPM potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi precedenti.