Art. 15 Ammissione alla ferma prefissata di un anno 1. Per ogni blocco saranno convocati i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno presso i reggimenti addestrativi indicati dallo Stato maggiore dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui all'art. 12 fino alla copertura dei posti previsti. 2. La convocazione agli interessati e' effettuata con le modalita' indicate nell'art. 5 e contiene l'indicazione del reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l'ora di presentazione, nonche' le modalita' di produzione della certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni gia' effettuate in ambito civile e militare. 3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente all'allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura dell'ente di incorporazione. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' previsti. 5. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto per ciascun blocco. 6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione del blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all'art. 12, che non si presenteranno nella data fissata nella comunicazione di convocazione, saranno considerati rinunciatari. In caso di piu' date di incorporazione riferite a ogni blocco, gli effetti giuridici decorreranno dalla prima fra quelle previste. 7. Entro sedici giorni dall'avvenuta incorporazione, i reggimenti addestrativi dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 2^ Divisione - 1^ Sezione, per il seguito di competenza. 8. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.