Art. 15 
 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
 
    1. Per ogni blocco saranno convocati  i  candidati  da  ammettere
alla ferma prefissata di un anno  presso  i  reggimenti  addestrativi
indicati  dallo  Stato  maggiore  dell'Esercito,  sulla  base   della
graduatoria  di  cui  all'art.  12  fino  alla  copertura  dei  posti
previsti. 
    2.  La  convocazione  agli  interessati  e'  effettuata  con   le
modalita'  indicate  nell'art.  5  e   contiene   l'indicazione   del
reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data  e  l'ora
di  presentazione,  nonche'  le   modalita'   di   produzione   della
certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni  gia'  effettuate
in ambito civile e militare. 
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato C al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'ente di incorporazione. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e  un
referto  analitico  attestante  l'esito  del  dosaggio  del  glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle  zone  dell'arco  alpino  e
nelle  altre  regioni  soggette  a   reclutamento   alpino,   saranno
destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai
reparti alpini  fino  al  completamento  dell'organico  previsto  per
ciascun blocco. 
    6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla  data  di  prevista  incorporazione  del
blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva
presentazione presso i reggimenti addestrativi. I  candidati,  tratti
dalla graduatoria di cui all'art. 12, che non si presenteranno  nella
data fissata nella comunicazione di convocazione, saranno considerati
rinunciatari. In caso di piu' date di incorporazione riferite a  ogni
blocco, gli effetti giuridici decorreranno  dalla  prima  fra  quelle
previste. 
    7. Entro sedici giorni dall'avvenuta incorporazione, i reggimenti
addestrativi dovranno inviare la  copia  dei  relativi  verbali,  con
l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 2^ Divisione - 1^ Sezione,
per il seguito di competenza. 
    8. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione.