Art. 18 
 
 
     Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia 
a ordinamento militare e civile e  del  Corpo  militare  della  Croce
                                Rossa 
 
 
    1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della
Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno  ai
sensi del precedente art. 16, comma 3, nei limiti indicati  dall'art.
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa.