Art. 6 
 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1  fatta  eccezione
per quelli relativi: 
    al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica  e
attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati
carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a  proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti  non  colposi,
di competenza della DGPM; 
    d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi  dell'art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma  di
istruzione secondaria di primo grado e formazione  della  graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito; 
    g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.  10
e formazione della relativa graduatoria; 
    h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera g) presso  i  centri  di  selezione  indicati
dalla Forza armata per  l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica e attitudinale; 
    i) formazione, da  parte  della  commissione  valutatrice,  della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  e/o  in  attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; 
    k) assegnazione  ai  vari  reggimenti  addestrativi  della  Forza
armata da parte dello Stato maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui  alla
precedente lettera j); 
    l) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito; 
    m) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.