Art. 6 Fasi del reclutamento Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'art. 4; b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi: al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale; agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM; d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito; g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 10 e formazione della relativa graduatoria; h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) presso i centri di selezione indicati dalla Forza armata per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali; j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; k) assegnazione ai vari reggimenti addestrativi della Forza armata da parte dello Stato maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera j); l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito; m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.