Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata  nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la  procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    c) prive della copia per  immagine  (file  in  formato  PDF)  del
certificato  medico  attestante  l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica in corso di validita'; 
    d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte  a  consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
    a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1  nei  limiti  specificati
dall'art. 6, lettera b) e  a  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del  possesso  dei
requisiti di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettere  g),  h)  e  i)  e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti  non
colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1,  lettera  d)  del
presente articolo; 
    b) a non ammettere le domande di  candidati  gia'  esclusi  dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento; 
    c) ad accertare che le domande siano corredate del certificato di
idoneita'  all'attivita'  sportiva   agonistica,   escludendo   dalla
procedura di reclutamento i candidati che ne risultano  privi  o  che
non lo hanno presentato o che lo  hanno  presentato  fuori  corso  di
validita' o che ne hanno presentato uno irregolare. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    5.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  all'autorita'
giudiziaria e non potra' presentare domanda di partecipazione  per  i
successivi blocchi. 
    6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto -ai sensi della normativa vigente-
il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  60  e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.