Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri; 
    c)  due  Ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  Tenente  ovvero
funzionari amministrativi, designati dalla DGPM, membri; 
    d) un Sottufficiale di grado non inferiore a  Maresciallo  ovvero
assistente  amministrativo,  appartenente  all'Amministrazione  della
Difesa, segretario senza diritto di voto. 
    3. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b)
saranno insediate presso i centri di selezione indicati  dalla  Forza
armata. Esse saranno composte da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente, membro; 
    c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di  grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo  civile  abilitato  alla
professione,  appartenente   all'Amministrazione   della   Difesa   o
convenzionato, membro; 
    d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di  grado  non  inferiore  a
Maresciallo, membro; 
    e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.