Art. 8 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri; c) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente ovvero funzionari amministrativi, designati dalla DGPM, membri; d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero assistente amministrativo, appartenente all'Amministrazione della Difesa, segretario senza diritto di voto. 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i centri di selezione indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente, membro; c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro; d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, membro; e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.