Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
      c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Il  4°  Ufficio  della  DIPMA  e'  delegato  dalla  DGPM  allo
svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei  requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1 nei  limiti  specificati  dall'art.  6,
lettera b) e a effettuare  le  dovute  esclusioni  dal  reclutamento,
tranne quelle relative alla verifica del possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), i) e m)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo. 
    Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA  provvedera'  alla  notifica  ai
candidati dei provvedimenti di esclusione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
      - inidonei agli accertamenti psico-fisici; 
      - positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di  alcool
e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      - inidonei all'attivita' sportiva agonistica ovvero  privi  del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art.  11
del bando. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvedera'  a  escludere  i  candidati  giudicati  inidonei  agli
accertamenti attitudinali. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    6. In caso di dichiarazioni non  veritiere,  l'interessato  sara'
segnalato, ai sensi dell'art. 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  all'autorita'  giudiziaria  ed
escluso dal reclutamento dalla DGPM. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto -ai sensi della normativa vigente-
il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  60  e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.