Art. 6 
 
 
             Ammissione alla scuola di specializzazione 
 
 
    1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del  punteggio
complessivo riportato. 
    2. A parita' di punteggio, e' ammesso il candidato  piu'  giovane
d'eta'. 
    3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una  delle
sedi indicate nell'allegato 1 collocandosi in  soprannumero,  possono
chiedere l'iscrizione alla scuola presso  una  qualunque  universita'
che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 settembre 2014 
 
                                          Il Ministro dell'istruzione 
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                             Giannini 
 
Il Ministro della giustizia: Orlando