Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1,  lettere  a),  b)  e  d)  saranno  sottoposti  agli   accertamenti
attitudinali,  a  cura  delle  competenti  commissioni.   L'idoneita'
attitudinale dei partecipanti al concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito  del  tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le  qualita'  attitudinali  e  a  valutare,  rispetto  alle
distinte caratteristiche di impiego, il possesso  delle  capacita'  e
dei requisiti necessari al fine  di  un  positivo  inserimento  nelle
Forze Armate ovvero  nell'Arma  dei  Carabinieri.  Tali  accertamenti
saranno svolti secondo  i  criteri  e  le  modalita'  indicati  nelle
Appendici al bando. 
    3. Poiche'  l'espletamento  degli  accertamenti  attitudinali  e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze
di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui  al  precedente
art. 6, comma 11, dovranno essere proposte, per concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  all'atto  della
convocazione alle prove di efficienza fisica. 
    4. Al termine degli  accertamenti  attitudinali,  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente,  un  giudizio  sulla
idoneita',  senza  attribuzione  di  alcun  punteggio,  definitivo  e
comunicato seduta stante. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.