IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
    Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
Testo Unico delle leggi sul  Consiglio  di  Stato,  e  le  successive
modificazioni, nonche' il regolamento  di  esecuzione  approvato  con
regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; 
    Visto il Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme esecuzione del citato testo unico; 
    Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
Amministrativi Regionali, ed il relativo regolamento  di  esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214; 
    Visti il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080 e la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge  19  febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425; 
    Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17  marzo  1981,
n. 125, recante integrazioni  al  succitato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli artt.  18  e  19  del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27; 
    Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Visto la legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto l'art. 37, comma 11-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98,  convertito  nella  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   recante
«Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione   finanziaria»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2014, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  concernente  il  riparto  delle   risorse   derivanti   dal
versamento del contributo unificato  per  i  ricorsi  spettanti  alla
giustizia amministrativa, di cui all'art. 37 del decreto-legge n.  98
del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011; 
    Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    Visto  l'art.  42  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69
convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013, in particolare l'art. 7; 
    Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  di   Presidenza   della
Giustizia Amministrativa, adottata nella seduta del 21 novembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso, per  titoli  ed  esami,  a  45  posti  di
referendario di Tribunale Amministrativo Regionale  del  ruolo  della
magistratura   amministrativa,    ferma    restando    la    facolta'
dell'amministrazione di conferire, oltre i posti  messi  a  concorso,
anche quelli che risultino  disponibili  alla  data  di  approvazione
della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art. 8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    Al concorso possono partecipare gli  appartenenti  alle  seguenti
categorie: 
      1) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato 18  mesi  di  tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita', ed i magistrati contabili e  della
giustizia militare di qualifica equiparata; 
      2) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      3)  i  dipendenti  dello  Stato,   muniti   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso  alle  quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i  militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 
      4) il  personale  docente  di  ruolo  delle  universita'  nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali  abbiano  maturato  almeno
cinque anni di servizio; 
      5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a  carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in  giurisprudenza
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, assunti  attraverso  concorsi  pubblici  ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o  a  quelle  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con  almeno  cinque
anni di anzianita' maturati, anche  cumulativamente,  nelle  predette
qualifiche; 
      6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 
      7) i consiglieri  regionali,  provinciali  e  comunali,  muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano  esercitato  le  funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 
    Le anzianita' di cui ai precedenti punti, saranno valutate  anche
cumulativamente. prendendo come  requisito  temporale  minimo  quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.