Art. 14 
 
 
    Sono dichiarati vincitori del concorso i  primi  classificati  in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    A  parita'  di  merito  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei  candidati
dichiarati idonei sono  approvate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla  qualifica  di  referendario  del
ruolo dei magistrati amministrativi regionali.