Art. 13 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a). 2. La sottocommissione assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro il 22 aprile 2015, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione della prova di efficienza fisica, dell'accertamento attitudinale e dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5. Le prove hanno il seguente svolgimento: a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; b) 2° giorno: accertamento attitudinale; c) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica solo per i candidati per la specializzazione "comandante di stazione e unita' navale". I candidati per la specializzazione "pilota militare" idonei all'accertamento attitudinale saranno convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nelle date indicate nel predetto avviso che sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5. 7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.