Art. 17 
 
 
Requisiti  psico-fisici  per  i  candidati  che  concorrono  per   la
      specializzazione "comandante di stazione e unita' navale" 
 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso  il  Centro
di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di
Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto  salvo
quanto previsto  al  comma  6,  gli  aspiranti  devono  risultare  in
possesso: 
      a) dei parametri fisici  prescritti  al  momento  delle  visite
mediche. 
    Allo stato, e' richiesto che i candidati abbiano una statura  non
inferiore a m 1,68, per gli uomini, e m 1,64, per le donne; 
      b) di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  senza  correzione;
campo visivo e motilita' oculare  normali;  senso  cromatico  normale
alle tavole pseudoisocromatiche; 
      c) del profilo sanitario di  cui  al  decreto  ministeriale  17
maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e
alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante  Generale
della Guardia di Finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente  ai  seguenti
accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici  previsti  per  l'accesso  al  ruolo
ovvero in ogni altro caso in cui risultino indispensabili. 
    In tali casi, la competente sottocommissione non  attribuisce  il
profilo sanitario di cui al comma 2, lettera c), ma esprime  il  solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6.  Per   i   candidati   che,   alla   data   di   effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio  nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio  definitivo  e'  espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    In tali casi: 
      a) devono essere comunque verificati il possesso dei  requisiti
di cui al comma 2, lettera a) e b); 
      b) la competente sottocommissione non  attribuisce  il  profilo
sanitario di cui al comma 2, lettera c), ma esprime il solo  giudizio
definitivo. 
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui all'art. 15, comma 8. 
    La richiesta di ammissione alla visita medica di  revisione  deve
essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 15, comma 5. 
    8. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica preliminare, devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  6),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)   la    presenza/assenza    di    gravi    manifestazioni
immuno-allergiche; 
        (4)   la   presenza/assenza   di   gravi   intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere  c)  e
d). 
    9. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 8, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  8,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    10. I candidati di sesso femminile  devono  inoltre  produrre  un
test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni  dalla  data
di presentazione, che escluda la sussistenza di detto  stato.  A  tal
fine, qualora ancora in corso di validita', potra' essere  presentato
lo stesso certificato di cui all'art. 14, comma  9.  In  assenza  del
referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta  al
test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 
    11. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma  3,
del predetto decreto ministeriale, laddove  lo  stato  di  temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 9 giugno 2015. 
    12. Il candidato che, al momento  della  presentazione  al  primo
giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 8: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche preliminari. La data  di  convocazione  viene  immediatamente
comunicata  all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non   avanzi   la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e'  stato
riconvocato e' escluso dal concorso. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.