Art. 17 Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione "comandante di stazione e unita' navale" 1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto salvo quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso: a) dei parametri fisici prescritti al momento delle visite mediche. Allo stato, e' richiesto che i candidati abbiano una statura non inferiore a m 1,68, per gli uomini, e m 1,64, per le donne; b) di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; c) del profilo sanitario di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo ovvero in ogni altro caso in cui risultino indispensabili. In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 2, lettera c), ma esprime il solo giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. In tali casi: a) devono essere comunque verificati il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a) e b); b) la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 2, lettera c), ma esprime il solo giudizio definitivo. 7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e', immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui all'art. 15, comma 8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 15, comma 5. 8. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica preliminare, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali; b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto. I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; e) certificato (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: (1) lo stato di buona salute; (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d). 9. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 8, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 8, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso. 10. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora ancora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso certificato di cui all'art. 14, comma 9. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 11. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 9 giugno 2015. 12. Il candidato che, al momento della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 8: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento; b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dal concorso. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.