Art. 3 
 
 
    1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire,  improrogabilmente,  al  Ministero   della   Giustizia   -
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione  Generale  della
Giustizia Civile - Ufficio III - Via Arenula, 70, 00186  Roma,  entro
il termine del 9 aprile 2015. 
    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine  di
cui al precedente comma. 
    A tal fine fa fede il  timbro  a  la  data  dell'ufficio  postale
accettante. 
    3. Le domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dei  seguenti
documenti: 
    A)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  dalla   quale
risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati
e l'anzianita' di essa, nonche' l'esercizio per almeno  cinque  anni,
ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella  condizione
di cui all'art. 2, comma 2, del  presente  bando,  della  professione
davanti ai Tribunali ed alle Corti d'Appello; 
    B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di un avvocato
che eserciti il patrocinio  davanti  alla  Corte  di  Cassazione,  il
quale: 
    a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla
Corte di Cassazione; 
    b) dichiari che il candidato  ha  compiuto  lodevole  e  proficua
pratica di almeno cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un  anno  per  i
soggetti  di  cui  all'art.  2  comma  2,  relativa  ai  giudizi  per
cassazione,  frequentando  lo  studio  dell'avvocato   stesso.   Tale
certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine
forense. 
      C) ricevuta della tassa di euro 20,66  (venti/sessantasei)  per
l'iscrizione   agli   esami,   da   versarsi   direttamente   ad   un
concessionario della riscossione o ad una  Banca  o  ad  una  agenzia
postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce
729/T. Allo scopo si precisa che  per  "Codice  Ufficio"  si  intende
quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio  fiscale  del
candidato; 
      D) ricevuta del contributo  nella  misura  forfetaria  di  euro
75,00, ai sensi dell'art. 5, ultimo  comma,  della  legge  28  maggio
1936, n. 1003, da versare con le seguenti modalita' alternative: 
    bonifico bancario o postale sul conto corrente con  codice  IBAN:
IT67Z0760114500001020171755  intestato  alla  Tesoreria   provinciale
dello  Stato  di  Viterbo  indicando  nella   causale   "Abilitazione
patrocinio Cassazione anno 2015 - capo XI cap. 2413 art. 15"; 
    bollettino postale  sul  conto  corrente  postale  n.  1020171755
intestato  alla  Tesoreria  provinciale  dello  Stato   di   Viterbo,
indicando nella causale "Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2015
- capo XI cap. 2413 art. 15"; 
    versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art.  15,
presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato. 
    4. I candidati che presenteranno,  entro  il  termine  stabilito,
domande prive della richiesta  documentazione  o  con  documentazione
incompleta o non corretta, non saranno ammessi all'esame.