Art. 9 1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l'ausilio di cui necessitano in relazione all'handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104.