Art. 9 
 
 
    1. I candidati  portatori  di  handicap  debbono  indicare  nella
domanda  l'ausilio  di  cui  necessitano  in  relazione  all'handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    2. Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104.