Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
    a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma  1,
lettera d), mediante visita medica di primo accertamento,  presso  il
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
    b) in ragione delle condizioni  del  soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso: 
      a) dei parametri fisici  prescritti  al  momento  delle  visite
mediche. 
    Allo stato, e' richiesto che i candidati abbiano una statura  non
inferiore a m. 1,65, per gli uomini, e m. 1,61, per le donne; 
      b) del profilo sanitario di  cui  al  decreto  ministeriale  17
maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e
alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante  Generale
della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    I candidati che concorrono per  il  contingente  di  mare  devono
comunque avere, per la specializzazione: 
    1) "nocchiere abilitato al comando":  acutezza  visiva  uguale  o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che
vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali;
senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
    2) "tecnico di macchine": visus corretto 10/10 in ciascun occhio;
la correzione della refrazione non dovra' superare 3 diottrie per  la
miopia, 3 diottrie per l'ipermetropia, 1 diottria per  l'astigmatismo
di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non dovra'  comunque
superare 3 diottrie per l'astigmatismo miopico composto,  3  diottrie
per l'astigmatismo ipermetropico composto con  lente  cilindrica  non
superiore a 1 diottria, 3 diottrie per l'astigmatismo misto con lente
cilindrica non superiore a 1 diottria, 2 diottrie per l'anisometropia
sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la  visione
binoculare. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
    a) visita medica generale; 
    b) esami delle urine ed ematochimici; 
    c) visita neurologica; 
    d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  d),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai  seguenti
accertamenti: 
    a) visita medica generale; 
    b) esame delle urine, per la ricerca di  cataboliti  di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
    c)  eventuali   ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione non  attribuisce  il
profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime  il  solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. I candidati che,  alla  data  del  22  giugno  2015,  prestano
servizio nel Corpo della Guardia di finanza non sono sottoposti  alla
visita medica. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
    a)  presentata  al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a); 
    b) integrata da documentazione in  originale  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  ai  numeri  06/564912362  (linea
esterna) o 830/2362  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300028@gdf.it. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 6. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
    a)  esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o   non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
    b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento,  per
sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e
di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito  dei  quali  formulera'
l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima  dello
svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
    a)  mancato  raggiungimento  dell'altezza  minima   eventualmente
richiesta di cui al comma 2, lettera a); 
    b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),  anche
se in forma lieve; 
    c) uso di sostanze psico-attive, accertato  anche  mediante  test
tossicologici; 
    d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
    e)   difetto   di   senso   cromatico   normale    alle    tavole
pseudoisocromatiche,  per  i  candidati   che   concorrono   per   il
contingente  di  mare  specializzazione   "nocchiere   abilitato   al
comando". 
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami. 
    12. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario  e
le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 13, comma 6. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1,  lettere  d)  ed  e),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.