Art. 11 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1 i concorrenti, previa sottoscrizione della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sul  protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli  Allegati  al  bando,
saranno  sottoposti,  a  cura  delle   competenti   Commissioni,   ad
accertamenti volti al riconoscimento  dell'idoneita'  psicofisica  al
servizio  militare  incondizionato  quale  Maresciallo  in   servizio
permanente in base alla normativa vigente per  l'accesso  alla  Forza
Armata  prescelta.  L'idoneita'  psicofisica  dei  concorrenti  sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle
direttive tecniche riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, approvate con il Decreto Ministeriale  4
giugno 2014, di cui in premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori
disposizioni normative indicate nelle Appendici al bando. La facolta'
di proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso
di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  a)  in  quanto
l'accertamento sanitario avra' luogo contestualmente  alle  prove  di
efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei
casi e con le modalita'  di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  5,
dovranno essere proposte all'atto della convocazione  alle  prove  di
efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento  sanitario,  la
documentazione da portare al seguito -in originale o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge-  all'atto  della
presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti  cui
saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente  indicati  nelle
Appendici al bando, nelle quali sono altresi' prescritti i  requisiti
fisici necessari ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche'  i
profili sanitari minimi.  A  pena  di  esclusione,  tutti  gli  esami
strumentali e di laboratorio chiesti  ai  candidati  dovranno  essere
effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.  Sara'  cura
del concorrente produrre anche  l'attestazione  -in  originale  o  in
copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge- della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di  visita  saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
Commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti al  previsto  l'accertamento  sanitario,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a) Esercito: 30 giorni dalla data della 1^ visita; 
      b) Marina: 30 giorni dalla data della 1^ visita; 
      c) Aeronautica: 30 giorni dalla data della 1^ visita e comunque
non oltre i dieci giorni antecedenti la prova scritta di accertamento
delle qualita' culturali e intellettive. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al   momento   dell'inizio   dell'accertamento
sanitario saranno considerati rinunciatari e, pertanto,  esclusi  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente
art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso  di  positivita'
del test di gravidanza,  la  commissione  competente  non  procedera'
all'accertamento sanitario  e/o  prove  di  efficienza  fisica  e  si
asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2
del Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza  sia
stato accertato, la Direzione  generale  per  il  Personale  Militare
procedera' a convocare gli stessi in altra data  compatibile  con  il
completamento della procedura concorsuale, entro il  termine  fissato
per la definizione delle graduatorie finali di ammissione  ai  corsi.
Se in occasione della nuova convocazione  il  temporaneo  impedimento
perdura,  la  preposta  commissione  ne  dara'  notizia  alla  citata
Direzione generale che  escludera'  il  candidato  dal  concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando. 
    5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione e'  definitivo
e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati  idonei
la Commissione provvedera' a definire il profilo sanitario.