Art. 14 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati giudicati  idonei
in tutte le precedenti fasi concorsuali, i titoli di  merito  secondo
le modalita' di cui alle Appendici al bando.