Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale,  4^  Serie
Speciale. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. 
    3. Durante la compilazione della domanda, i  concorrenti  possono
salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza  della
stessa, che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. 
    Non sara' possibile effettuare lo scaricamento  (download)  della
domanda parzialmente  compilata.  I  concorrenti  che  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle  domande  sono  minorenni
devono compilare on-line, contestualmente  alla  domanda,  l'atto  di
assenso,  che  deve  essere  stampato,  sottoscritto  da  entrambi  i
genitori o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva
potesta' (o, in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il  giorno
della prima prova concorsuale unitamente alla copia di  un  documento
d'identita'   dei   sottoscrittori    in    corso    di    validita'.
L'Amministrazione procedera' al controllo dei dati dichiarati. 
    4.  Terminata  la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta
elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere  consegnato
ed esibito,  ove  richiesto,  alla  presentazione  alla  prima  prova
concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e'  possibile  salvare  in
locale una copia della stessa. 
    5. Dichiarazioni integrative o  modificative  rispetto  a  quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    Con l'invio della  domanda  secondo  le  modalita'  descritte  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito e/o preferenziali. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it  e  nel
portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    8. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di  esclusione,  fatto
salvo per  le  altre  comunicazioni  quanto  disposto  ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti per il tramite degli organi competenti  e/o  dipendenti  si
assume  la  responsabilita'  penale  circa  eventuali   dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art.  76  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. I concorrenti, se militari in  servizio,  dovranno,  inoltre,
stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza. 
    12. La Direzione generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.