Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. 3. Durante la compilazione della domanda, i concorrenti possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa, che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda parzialmente compilata. I concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande sono minorenni devono compilare on-line, contestualmente alla domanda, l'atto di assenso, che deve essere stampato, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' (o, in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il giorno della prima prova concorsuale unitamente alla copia di un documento d'identita' dei sottoscrittori in corso di validita'. L'Amministrazione procedera' al controllo dei dati dichiarati. 4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere consegnato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa. 5. Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. Con l'invio della domanda secondo le modalita' descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali. 6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 8. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, nonche' il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5. 10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 11. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. 12. La Direzione generale per il Personale Militare si riserva la facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.