Art. 15 Nomina 1. I vincitori dei concorsi, subordinatamente alle autorizzazioni eventualmente previste, saranno nominati, in relazione al concorso a cui hanno partecipato, Sottotenenti di Vascello o Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del Genio Navale, del Corpo delle Armi Navali, del Corpo Sanitario Militare Marittimo, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del Corpo delle Capitanerie di Porto, con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo Decreto Presidenziale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente bando. 3. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando- saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina Militare. All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito. 5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 6. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.