Art. 4 
 
 
                       Domande di ammissione - 
          Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono, entro  il  termine  perentorio  di  trenta
giorni dalla pubblicazione della presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale -  4ª  serie  speciale  -,  presentare,  come  indicato  al
successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami,  unitamente  ai
documenti di rito  e  redatta  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
successivo art. 5, all'istituto indicato nella predetta  tabella  «A»
ubicato  nel  comune  sede  di  residenza  o   di   svolgimento   del
praticantato. 
    2. Nel caso in cui il comune sede di residenza o  di  svolgimento
del praticantato non risulti sede d'esame,  la  domanda  deve  essere
presentata all'istituto ubicato nella provincia sede di  residenza  o
di svolgimento del praticantato. 
    3. Nel caso in  cui  nella  provincia  sede  di  residenza  o  di
svolgimento  del  praticantato  vi  siano  piu'   circoscrizioni   di
collegio, la domanda  deve  essere  presentata  all'istituto  ubicato
nella  circoscrizione  sede  di  residenza  o  di   svolgimento   del
praticantato. 
    4. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
tecnico sede d'esame dovranno, pero', entro il termine sopraindicato,
essere  inviate  al  collegio  provinciale   di   appartenenza,   che
provvedera' agli adempimenti  previsti  dall'art.  7  della  presente
ordinanza ministeriale. 
    5.  Le  domande  devono  pervenire  secondo  una  delle  seguenti
modalita': 
    a) a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento  (fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante); 
    b) a mano direttamente al collegio competente, entro  il  termine
sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato  alla   ricezione   delle   istanze,   la   data   di
presentazione ed il numero di protocollo); 
    c) tramite PEC (posta elettronica  certificata)  direttamente  al
collegio  competente,  ove  lo  stesso  collegio  sia  abilitato   al
ricevimento (fa fede la  stampa  che  documenta  l'inoltro,  in  data
utile, della PEC). 
    6. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali risultino sprovvisti dei requisiti  prescritti  dal  precedente
art. 2. 
    7. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.