Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -, presentare, come indicato al successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, all'istituto indicato nella predetta tabella «A» ubicato nel comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato. 2. Nel caso in cui il comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato. 3. Nel caso in cui nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato vi siano piu' circoscrizioni di collegio, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del praticantato. 4. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto tecnico sede d'esame dovranno, pero', entro il termine sopraindicato, essere inviate al collegio provinciale di appartenenza, che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza ministeriale. 5. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante); b) a mano direttamente al collegio competente, entro il termine sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo); c) tramite PEC (posta elettronica certificata) direttamente al collegio competente, ove lo stesso collegio sia abilitato al ricevimento (fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC). 6. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 7. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.