Art. 11 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare  i  candidati  che
nelle prove scritte abbiano conseguito una media  di  almeno  ventuno
trentesimi ed una votazione non inferiore a  diciotto  trentesimi  in
ciascuna di esse. La commissione non procede  all'esame  del  secondo
elaborato qualora abbia attribuito al primo  elaborato  un  punteggio
inferiore a diciotto trentesimi. 
    2. L'ammissione alla prova  orale,  con  l'indicazione  del  voto
riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al  candidato  almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della  prova
stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati  ad
inviare, entro il termine perentorio di venti giorni  dalla  data  di
notifica, la documentazione che comprova il possesso,  alla  data  di
scadenza   del   termine   di   presentazione   delle   domande    di
partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in  originale
o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le  pubblicazioni
- la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto
di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
    3. La prova orale sara' volta, altresi',  all'accertamento  della
conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle
indicate nel precedente art. 4, comma 2,  lettera  h),  che  consiste
nella traduzione di un testo senza l'ausilio del vocabolario e in una
conversazione, nonche' all'accertamento del possesso  di  un  livello
elevato di conoscenza  dell'uso  di  apparecchiature  e  applicazioni
informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 
    4. La prova orale si intendera'  superata  qualora  il  candidato
abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.